Disciplina  dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
 affari, turismo e studio.
 
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
 approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               Promulga
                          la seguente legge:
 
                                Art. 1.
 Disciplina  dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
                       affari, turismo e studio
   1.  Ai  sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
 del   testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
 dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
 decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
 modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e
 studio  non  e'  richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata
 del  soggiorno  stesso  sia non superiore a tre mesi. In tali casi si
 applicano   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4,  comma 2,  del
 medesimo  testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il
 soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
   2.  Al  momento  dell'ingresso  o,  in caso di provenienza da Paesi
 dell'area  Schengen,  entro  otto  giorni dall'ingresso, lo straniero
 dichiara  la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera
 o  al  questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita'
 stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
   3.  In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo
 che  il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
 ai  sensi  dell'articolo 13  del citato testo unico di cui al decreto
 legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni. La
 medesima  sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato
 la  dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio
 dello  Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto
 di ingresso.
 
                    
           Avvertenza:     Il testo della nota qui pubblicato e' stato
           redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
           sensi   dell'art.   10,  comma 3,  del  testo  unico  delle
           disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
           sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
           e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
           approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
           fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
           alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
           invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
               -  Il  testo  dei  commi 2 e 4 dell'art. 4, del comma 3
           dell'art.   5   e   dell'art.  13  del  testo  unico  delle
           disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
           norme  sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto
           legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
           modificazioni, e' il seguente:
               «Art.  4  (Ingresso  nel  territorio dello Stato). - 1.
           (Omissis).
               2.   Il   visto   di   ingresso   e'  rilasciato  dalle
           rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane  nello
           Stato  di  origine  o di stabile residenza dello straniero.
           Per  soggiorni  non superiori a tre mesi sono equiparati ai
           visti   rilasciati   dalle  rappresentanze  diplomatiche  e
           consolari  italiane  quelli emessi, sulla base di specifici
           accordi,  dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri
           Stati.  Contestualmente  al  rilascio del visto di ingresso
           l'autorita'  diplomatica o consolare italiana consegna allo
           straniero   una  comunicazione  scritta  in  lingua  a  lui
           comprensibile   o,   in  mancanza,  in  inglese,  francese,
           spagnolo  o  arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
           straniero  relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
           Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
           in  vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
           diplomatica  o consolare comunica il diniego allo straniero
           in  lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
           francese,  spagnolo  o  arabo. In deroga a quanto stabilito
           dalla   legge   7 agosto   1990,   n.   241,  e  successive
           modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
           il  diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
           le  domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
           24,   26,  27,  28,  29,  36  e  39.  La  presentazione  di
           documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
           a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
           oltre     alle     relative     responsabilita'     penali,
           l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
           possesso  di  permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini
           del  reingresso  nel territorio dello Stato, una preventiva
           comunicazione all'autorita' di frontiera.
               (Omissis).
               4.  L'ingresso  in  Italia  puo'  essere consentito con
           visti  per soggiorni di breve durata, validi fino a novanta
           giorni  e  per soggiorni di lunga durata che comportano per
           il  titolare  la concessione di un permesso di soggiorno in
           Italia  con  motivazione  identica  a quella menzionata nel
           visto.   Per   soggiorni  inferiori  a  tre  mesi,  saranno
           considerati  validi  anche i motivi esplicitamente indicati
           in  visti  rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari
           di  altri  Stati in base a specifici accordi internazionali
           sottoscritti   e  ratificati  dall'Italia  ovvero  a  norme
           comunitarie».
               «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1.-2. (Omissis).
               3.  La  durata del permesso di soggiorno non rilasciato
           per   motivi   di  lavoro  e'  quella  prevista  dal  visto
           d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
           in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
           internazionali  in  vigore.  La  durata  non  puo' comunque
           essere:
                 a) superiore   a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
           turismo;
                 b) [superiore  a  sei  mesi, per lavoro stagionale, o
           nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono
           tale estensione];
                 c) superiore  ad un anno, in relazione alla frequenza
           di  un  corso  per  studio  o  per  formazione  debitamente
           certificata;    il   permesso   e'   tuttavia   rinnovabile
           annualmente nel caso di corsi pluriennali;
                 d) (abrogata);
                 e) superiore    alle    necessita'   specificatamente
           documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
           unico o dal regolamento di attuazione».
               «Art. 13(Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi di
           ordine  pubblico  o  di  sicurezza dello Stato, il Ministro
           dell'interno  puo'  dispone  l'espulsione  dello  straniero
           anche  non  residente  nel  territorio dello Stato, dandone
           preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
           e al Ministro degli affari esteri;
                 2.  L'espulsione  e'  disposta dal prefetto quando lo
           straniero:
                 a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
           ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
           dell'art. 10;
                 b) si  e'  trattenuto  nel  territorio dello Stato in
           assenza   della   comunicazione   di   cui   all'art.   27,
           comma 1-bis,   o   senza  aver  richiesto  il  permesso  di
           soggiorno  nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia
           dipeso  da  forza  maggiore,  ovvero  quando il permesso di
           soggiorno  e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto
           da  piu'  di  sessanta  giorni  e  non  e' stato chiesto il
           rinnovo;
                 c) appartiene   a  taluna  delle  categorie  indicate
           nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
           sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
           nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
           sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
           646.
               2-bis.  Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
           sensi  del  comma 2,  lettere a)  e b), nei confronti dello
           straniero  che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
           familiare   ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai  sensi
           dell'art.  29,  si  tiene  anche conto della natura e della
           effettivita'  dei vincoli familiari dell'interessato, della
           durata  del  suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
           dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
           il suo Paese d'origine.
               3.  L'espulsione  e'  disposta in ogni caso con decreto
           motivato  immediatamente  esecutivo,  anche se sottoposto a
           gravame  o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
           straniero  e'  sottoposto  a  procedimento  penale e non si
           trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
           questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
           osta  all'autorita'  giudiziaria,  che puo' negarlo solo in
           presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in
           relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
           eventuali  concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
           per  reati  connessi, e all'interesse della persona offesa.
           In  tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
           a  quando  l'autorita'  giudiziaria  comunica la cessazione
           delle  esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
           osta,  provvede  all'espulsione  con le modalita' di cui al
           comma 4.   Il   nulla  osta  si  intende  concesso  qualora
           l'autorita'  giudiziaria non provveda entro quindici giorni
           dalla  data di ricevimento della richiesta. In attesa della
           decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore puo'
           adottare  la  misura  del trattenimento presso un centro di
           permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
               3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
           giudice  rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida,
           salvo  che  applichi  la misura della custodia cautelare in
           carcere  ai  sensi  dell'art.  391,  comma 5, del codice di
           procedura  penale,  o  che ricorra una delle ragioni per le
           quali  il  nulla  osta  puo'  essere  negato  ai  sensi del
           comma 3.
               3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano
           anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
           che  sia  stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
           ragione  la  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
           applicata  nei  suoi  confronti.  Il giudice, con lo stesso
           provvedimento  con  il quale revoca o dichiara l'estinzione
           della   misura,   decide   sul   rilascio  del  nulla  osta
           all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
           immediatamente comunicato al questore.
               3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
           il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
           non  e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
           giudizio,  pronuncia  sentenza  di non luogo a procedere. E
           sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
           comma dell'art.  240  del  codice  penale.  Si applicano le
           disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
               3-quinquies.    Se   lo   straniero   espulso   rientra
           illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
           previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
           del  termine  di  prescrizione  del reato piu' grave per il
           quale  si  era  proceduto  nei  suoi  confronti, si applica
           l'art.  345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
           era  stato  scarcerato per decorrenza dei termini di durata
           massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
           ripristinata  a norma dell'art. 307 del codice di procedura
           penale.
               3-sexies. (Abrogato).
               4.  L'espulsione  e'  sempre  eseguita dal questore con
           accompagna-  mento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza
           pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
               5.  Nei  confronti dello straniero che si e' trattenuto
           nel  territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
           e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
           e'   stato   chiesto   il  rinnovo,  l'espulsione  contiene
           l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
           termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
           l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
           qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
           quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
               5-bis.  Nei  casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore
           comunica  immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
           dalla  sua  adozione,  al  giudice di pace territorialmente
           competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
           l'accompagnamento    alla   frontiera.   L'esecuzione   del
           provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
           nazionale  e'  sospesa fino alla decisione sulla convalida.
           L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
           con   la   partecipazione   necessaria   di   un  difensore
           tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
           tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
           giudice  tiene  l'udienza.  Si applicano le disposizioni di
           cui  al  sesto  e al settimo periodo del comma 8, in quanto
           compatibili.   Il  giudice  provvede  alla  convalida,  con
           decreto  motivato,  entro  le  quarantotto  ore successive,
           verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
           requisiti   previsti   dal   presente  articolo  e  sentito
           l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
           procedimento   di   convalida,   lo  straniero  espulso  e'
           trattenuto  in  uno  dei centri di permanenza temporanea ed
           assistenza,  di  cui all'art. 14, salvo che il procedimento
           possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
           provvedimento    di    allontanamento   anche   prima   del
           trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili. Quando la
           convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di accompagna-
           mento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non
           e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il termine per la
           decisione,   il   provvedimento  del  questore  perde  ogni
           effetto.  Avverso  il  decreto  di convalida e' proponibile
           ricorso  per  cassazione.  Il relativo ricorso non sospende
           l'esecuzione  dell'allontanamento dal territorio nazionale.
           Il  termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
           pace  deve  provvedere  alla  convalida decorre dal momento
           della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
               5-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita' del
           procedimento  di  convalida  dei  provvedimenti  di  cui ai
           commi 4   e   5,  ed  all'art.  14,  comma 1,  le  questure
           forniscono  al  giudice  di  pace, nei limiti delle risorse
           disponibili,  il supporto occorrente e la disponibilita' di
           un locale idoneo.
               6. (Abrogato).
               7.  Il  decreto di espulsione e il provvedimento di cui
           al   comma 1   dell'art.   14,   nonche'  ogni  altro  atto
           concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
           comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
           modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
           da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
           francese, inglese o spagnola.
               8.   Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere
           presentato  unicamente  il  ricorso  al giudice di pace del
           luogo   in   cui   ha  sede  l'autorita'  che  ha  disposto
           l'espulsione.  Il  termine e' di sessanta giorni dalla data
           del   provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di  pace
           accoglie   o   rigetta  il  ricorso,  decidendo  con  unico
           provvedimento  adottato,  in  ogni caso, entro venti giorni
           dalla  data  di  deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
           presente     comma puo'     essere    sottoscritto    anche
           personalmente,  ed e' presentato anche per il tramite della
           rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana nel Paese
           di  destinazione.  La  sottoscrizione del ricorso, da parte
           della  persona  interessata,  e' autenticata dai funzionati
           delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che
           provvedono   a  certificarne  l'autenticita'  e  ne  curano
           l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria.  Lo  straniero  e'
           ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
           legale  di  fiducia  munito  di procura speciale rilasciata
           avanti  all'autorita'  consolare.  Lo straniero e' altresi'
           ammesso  al  gratuito  patrocinio  a  spese dello Stato, e,
           qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
           difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
           iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
           attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
           procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28 luglio
           1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
               9.-10. (Abrogato).
               11.  Contro  il  decreto di espulsione emanato ai sensi
           del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
           regionale del Lazio, sede di Roma.
               12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
           straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
           ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
           provenienza.
               13.   Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
           territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
           del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
           straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
           ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
           frontiera.  La  disposizione  di  cui  al primo periodo del
           presente comma non si applica nei confronti dello straniero
           gia'  espulso  ai  sensi  dell'art. 13, comma 2, lettere a)
           e b),    per    il    quale   e'   stato   autorizzato   il
           ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.
               13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
           trasgressore  del  divieto  di  reingresso e' punito con la
           reclusione  da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
           denunciato  per  il  reato  di  cui al comma 13 ed espulso,
           abbia  fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
           la pena della reclusione da uno a cinque anni.
               13-ter.  Per  i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
           obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto anche fuori
           dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
               14.  Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
           cui  al  comma 13  opera  per un periodo di dieci anni. Nel
           decreto  di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
           breve,  in  ogni  caso  non inferiore a cinque anni, tenuto
           conto  della  complessiva  condotta tenuta dall'interessato
           nel periodo di permanenza in Italia.
               15.  Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
           allo   straniero   che  dimostri  sulla  base  di  elementi
           obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
           della  data  di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
           n.  40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
           cui all'art. 14, comma 1.
               16.   L'onere  derivante  dal  comma  10  del  presente
           articolo  e'  valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
           in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998».
 
                
                                Art. 2.
                           Entrata in vigore
   1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
 della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
 nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
 osservare come legge dello Stato.
 
   Data a Roma, addi' 28 maggio 2007
 
                              NAPOLITANO
                               Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                               Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
           LAVORI PREPARATORI
           Senato della Repubblica (atto n. 1375):
             Presentato dal sen. Bianco il 7 marzo 2007.
             Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in
           sede referente, l'8 marzo 2007 con pareri delle commissioni
           2ª e 3ª.
             Esaminato  dalla  1ª  commissione,  in sede referente, il
           13 marzo 2007.
             Assegnato   nuovamente   alla   1ª   commissione  (Affari
           costituzionali),  in sede deliberante, il 14 marzo 2007 con
           pareri delle commissioni 2ª e 3ª.
             Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede deliberante, il
           14, 15 marzo 2007 ed approvato il 20 marzo 2007.
           Camera dei deputati (atto n. 2427):
             Assegnato  alla I commissione (Affari costituzionali), in
           sede   referente,   il   26 marzo  2007  con  parere  della
           commissione II.
             Esaminato  dalla  I  commissione,  in  sede referente, il
           29 marzo 2007; il 3, 4, 18 aprile 2007.
             Esaminato  in  aula  il  15 maggio  2007  ed approvato il
           16 maggio 2007.
 
 (G.U. n. 126 del 1/6/2007)