martedì 22 gennaio 2008

MATRIMONIO

Matrimonio


Richiesta di pubblicazione (detta Giuramento) per Cittadini Stranieri

La pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi ed è prescritta dalla legge. Prima della pubblicazione i futuri sposi devono prestare giuramento di fronte ad un ufficiale di stato civile.

La richiesta può essere fatta da chiunque, libero dal vincolo del matrimonio, decide di sposarsi. I minorenni dai sedici ai diciotto anni devono prima ottenere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori.

La richiesta deve essere fatta presso l’ufficio matrimoni del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.

Le cose da fare

E’ necessario richiedere l’appuntamento per il giuramento.
Chiunque faccia la richiesta deve consegnare, per il cittadino straniero,
il nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese d’origine. Se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea la firma dell’ambasciatore o del Console deve essere autenticata dalla Prefettura.
Se il cittadino straniero è residente in Italia, occorre anche il
certificato di stato libero e residenza in bollo.


Se ci si vuole sposare in Chiesa

bisogna consegnare anche un modulo rilasciato dalla parrocchia di appartenenza.
Al momento del giuramento, è necessaria la presenza di
due testimoni maggiorenni con documenti validi (se stranieri con permesso di soggiorno);se uno dei futuri sposi e’ italiano e’ necessaria la presenza di un genitore e di un testimone. Su richiesta dei futuri sposi stranieri è possibile essere accompagnati da un interprete.

Occorre anche avere i documenti d’identità validi.

IMPORTANTE:

per il giuramento non è necessario avere il permesso di soggiorno.

  • Casi particolari:

  • i cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato devono richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ), presentando un atto notorio fatto in Prefettura con l’indicazione di nome, cognome, stato di provenienza e stato civile e due testimoni con documento d’identità valido;

  • i cittadini statunitensi, invece del nulla osta, devono presentare una dichiarazione giurata resa davanti al Console U.S.A. con firma autenticata in Prefettura e atto notorio reso davanti al Pretore.


Se i futuri sposi devono legittimare figli minori nati dalla loro unione devono consegnare l’estratto di nascita del minore con generalità ai sensi art. 3 D.P.R. 2.5.1957, n. 432.

I documenti da presentare sono quindi:

1) Passaporto valido;
2) Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese d’origine con firma autenticata in Prefettura se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea;
3) Se il cittadino straniero è residente in Italia,
certificato di stato libero e di residenza in bollo;
4) Due testimoni con i documenti d’identità validi; (se stranieri con permesso di soggiorno);
5) Per il matrimonio celebrato con rito cattolico il modulo rilasciato dalla parrocchia.



Casi particolari:


1) per i rifugiati il nulla osta rilasciato dall’A.C.N.U.R.;
2) per i cittadini statunitensi vedi sopra;
3)
estratto di nascita con generalità (ai sensi art. 3 D.P.R. 2.5.1957, n. 432) del minore da legittimare.

Tempi e pubblicità

Le pubblicazioni sono affisse alla casa comunale per almeno otto giorni comprendenti due domeniche.
Se uno dei futuri coniugi è residente in un altro Comune le pubblicazioni sono affisse in entrambi i Comuni.











RESIDENZA

Iscrizione di residenza


Chi può richiederla


Può richiedere l'Iscrizione di Residenza il cittadino straniero maggiorenne in possesso di un permesso di soggiorno valido per un periodo superiore a tre mesi e che dimori abitualmente presso un'abitazione, recandosi di persona all'Ufficio Anagrafe del Municipio dove vuole stabilire la residenza.

Documenti da presentare


1) Passaporto valido;
2) Codice fiscale;
3) Permesso di soggiorno valido vistato dal Commissariato del Comune dove si va a risiedere;


I rifugiati politici devono presentare anche la dichiarazione di rifugiato politico rilasciata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (ACNUR) - Tel. 06/8079085. Fax: 06/8076499. E-mail: itaro@unch.ch

CAMBIO DI RESIDENZA

· Chi si trasferisce da un Comune italiano ad un altro Comune, deve presentarsi di persona all'Ufficio Cambi di Residenza del Municipio dove vuole stabilire la residenza per firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario. Deve portare con sè una copia del contratto di affitto o dell'atto di proprietà dell'abitazione, oppure in alternativa, una dichiarazione di ospitalità del proprietario della casa.

· Se il cambio di residenza riguarda l'intera famiglia, la richiesta di iscrizione puòٍ essere presentata da uno qualsiasi dei componenti purché maggiorenne e che dovrà presentare copie dei permessi di soggiorno di tutti gli altri membri familiari. Il denunciante deve indicare i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare e le dichiarazioni relative ai minori possono essere rese solo da chi esercita la patria potestà o la tutela.

· Si puòٍ chiedere l'iscrizione della residenza anche se si abita in una comunità (convitto, collegio, alloggio dello Stato, alloggi della Caritas o della Pubblica Amministrazione). La richiesta deve essere presentata al capo convivenza ( direttore o responsabile della struttura ) che provvederà personalmente ad inoltrare la domanda all'ufficio dell'anagrafe.

· Se si abita presso un'altra famiglia, occorre che l'intestatario dello stato di famiglia (ovvero la persona che compare per prima nello stato di famiglia) esprima chiaramente il rapporto esistente con il dichiarante (es.: convivente, figlio, nipote, ecc.), ed il suo consenso. Tale conferma puòٍ avvenire anche via fax come previsto dall'art.38 del DPR n.445/2000 in materia di autocertificazione.

I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno stesso stato di famiglia. Tuttavia se non esistono vincoli di parentela, si puòٍ richiedere di essere iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo.

L'ufficio anagrafe dispone poi una verifica, effettuata dalla Polizia Municipale, dell'effettiva residenza del richiedente.

Il cittadino straniero, in caso di cambio di residenza, dovrà recarsi prima presso il Commissariato territorialmente competente e farsi annotare il nuovo indirizzo nel permesso di soggiorno e in un momento successivo all'Ufficio Cambi di residenza.

In tutti i casi:
· Occorre dimostrare di essere in regola con l'iscrizione della tassa della nettezza urbana dell'abitazione dove ci si trasferisce.

· A tal fine se si intende lasciare definitivamente l'abitazione di un Comune, per evitare doppi pagamenti, occorre cancellare l'iscrizione alla tassa della nettezza urbana presso il Comune in cui si abitava.

IMPORTANTE


Se chi si trasferisce o cambia residenza, e' titolare di patente e/o carta di circolazione italiana, deve aggiornare la nuova residenza su questi documenti secondo la seguente procedura
1. Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve compilare un modulo dove indicare il numero della patente, la data ed il luogo del rilascio e l'eventuale numero di targa.
2. Se il trasferimento o il cambio di residenza riguarda l'intero nucleo familiare, i moduli devono essere intestati singolarmente ad ogni componente che possiede patente e/o carta di circolazione.
Potranno pero' essere tutti consegnati al Comune da chi fa la dichiarazione di cambio di residenza.
Chi è in possesso di patente Straniera non deve effettuare alcuna variazione

Tempi di svolgimento della pratica


Due o tre mesi

Ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino straniero è tenuto ad informare l'ufficio anagrafe per riconfermare la propria residenza

Norme di riferimento:


1) Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954;
2) D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989;
3) Legge n. 39 del 28 febbraio 1990;
4) Circolare Ministero Interni 10 Gennaio 1997 n. 1/97
5) Legge 27 Dicembre 1997 n. 449
6) D.P.R. n.445/2000.








RICONGIUGIMENTO FAMIGLIARE

Ricongiungimento famigliare


La legge 30 luglio 2002 n.189, la cosiddetta legge Bossi-Fini, ha modificato il ricongiungimento familiare restringendo notevolmente i casi in cui è possibile richiedere che un proprio familiare residente all'estero possa venire in Italia. Recentemente perٍ. il decreto legislativo 5/2007, che ha recepito la direttiva 2003/86/CE sui ricongiungimenti familiari, entrato in vigore lo scorso febbraio, ha ampliato la tutela dell'unità familiare del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, semplificando anche la procedura da seguire.

Chi può richiederlo e per quali familiari


Il cittadino straniero, titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
coniuge non legalmente separato.
I figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento.
Figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute.
dei genitori a carico che non abbiano un adeguato sostegno familiare nel loro Paese di origine o di provenienza.

La procedura da seguire


La richiesta di nulla osta è inoltrata, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno, tramite raccomandata, allo Sportello Unico dell'Immigrazione istituito presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente.

Il cittadino straniero per poter chiedere il ricongiungimento deve allegare alla domanda:
a) la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (5061,60 euro) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; n.b. per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è sufficiente un reddito minimo non superiore al doppio dell' importo annuo dell'assegno sociale!!
b) la disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale, mediante attestazione dell'ufficio comunale o di certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla Asl locale competente per territorio;

Lo Sportello Unico deve decidere entro 90 giorni dalla richiesta. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. Prima di rifiutare il rilascio del nulla osta, oltre all'esistenza delle condizioni richieste dalla legge (alloggio, reddito, ecc), lo Sportello Unico deve tener conto anche dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dei legami con il Paese d´origine. D'altra parte, la domanda di ricongiungimento può essere respinta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta senza che lo Sportello Unico abbia adottato alcun provvedimento, il familiare residente all'estero puٍ presentare direttamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare la richiesta di visto di ingresso per motivi familiari esibendo copia degli atti inviati allo Sportello Unico contrassegnati e da cui risulti la data di presentazione della domanda.

Lo Sportello Unico convoca, in caso di rilascio, il richiedente per la consegna del nulla osta in originale. Questo deve essere inviato al familiare all'estero per la richiesta del visto di ingresso. Alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana deve presentare inoltre - la certificazione anagrafica che comprovi i presupposti di parentela, coniugio, minore età o lo stato di salute tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare. (prima questa documentazione andava presentata allo Sportello Unico al momento della richiesta).
La Rappresentanza diplomatica effettua gli accertamenti necessari e rilascia, sussistendo tutte le condizioni, il visto di ingresso per motivi familiari.

Ottenuto il visto ed entro otto giorni dall'ingresso in Italia il familiare deve recarsi allo Sportello Unico per richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari. L'Ufficio rilascia il modulo già compilato con tutti i dati da presentare agli uffici postali abilitati.

Permesso di soggiorno per motivi familiari


Questo tipo di permesso consente di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma o di iscriversi a corsi scolastici. La durata è condizionata alla durata del permesso di soggiorno del familiare richiedente e qualora venga meno la convivenza con tale familiare (es. per decesso, per separazione) puٍ essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o di studio.

Richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare


La domanda deve essere presentata utilizzando il nuovo modulo S
Allegati del mod. S:
- Modello S1 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore
- Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti
- Modello S2 - Dichiarazione relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro.


CODICE FISCALE

Codice fiscale


RILASCIO DEL CODICE FISCALE PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Il codice fiscale è uno strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le Amministrazioni Pubbliche.

Il codice fiscale è un codice alfanumerico di sedici caratteri, composto da lettere e numeri, che riproduce in estratto i dati anagrafici del contribuente.

Tale documento è necessario per:

· iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
· essere assunti come lavoratori dipendenti;
· iniziare attività lavorativa autonoma;
· aprire un conto corrente bancario;
· effettuare dichiarazione dei redditi (modello 740, 750, 760, 101, 102, 201);
· effettuare dichiarazione dei sostituti d'imposta (modelli 770 e 770 bis);
· compiere denunce contributive all'INPS ;
· ottenere certificati rilasciati a contribuenti soggetti a ritenuta fiscale;
· eseguire comunicazioni allo schedario dei titoli azionari ;
· produrre fatture IVA e ricevute fiscali ;
· produrre bolle di accompagnamento ;
· emettere dichiarazioni IVA e Invim ;
· registrare atti ;
· eseguire successione e donazione;
· richiedere volture catastali, note di trascrizione e iscrizione nei registri immobiliari;
· richiedere volture al pubblico registro automobilistico;
· emettere bollettini e distinte di versamento dell'esattoria;
· presentare domande per autorizzazioni, concessioni, licenze, iscrizioni a Camere di Commercio e agli albi professionali, carta d'identità.
Gli stranieri che intendono richiedere ed ottenere il rilascio del codice fiscale, presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze indipendentemente dal luogo di nascita o residenza, devono esibire i seguenti documenti: 1) il permesso di soggiorno valido;
2) fotocopia del passaporto in corso di validità.

Accolta la richiesta, l'incaricato dell'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate introduce i dati dello straniero nel sistema di calcolo e rilascia provvisoriamente un codice fiscale cartaceo. I dati cosى elaborati sono inviati al Ministero delle Finanze che provvede ad inviare all'indirizzo dello straniero il codice definitivo.
Nell'ipotesi in cui il calcolo fosse avvenuto sulla base di dati anagrafici errati il cittadino extracomunitario potrà utilizzarlo, ma sarà tenuto a chiedere quello definitivo entro sei mesi dalla data di emissione del certificato di attribuzione.
E' da ricordare, inoltre, che il cittadino straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto per lavoro subordinato, già possiede il codice fiscale poiché gli è stato rilasciato, insieme al visto, dalle Rappresentanze diplomatico o consolari italiane all'estero.

DUPLICATO DEL CODICE FISCALE


Caso smarrimento o distruzione del tesserino:


In caso di smarrimento o distruzione del certificato cartaceo o del tesserino plastificato, può, essere richiesto il duplicato con le stesse modalità dell'attribuzione.

Presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono a disposizione i moduli per richiedere, senza nessuna formalità, il duplicato del tesserino plastificato(che verrà poi spedito a casa entro trenta giorni circa, tramite posta).Le richieste per ottenere il codice, variazioni e duplicati possono essere presentate presso qualsiasi Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Il duplicato del tesserino puòٍ essere richiesto anche agli sportelli self service del Ministero delle Finanze presenti negli Uffici relazioni con il pubblico dei Municipi e della Prefettura di Roma, presso gli Uffici finanziari e in alcuni Uffici postali, centri commerciali e aeroporti, ecc.

Il duplicato può, essere richiesto tramite internet al sito www.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf.