martedì 22 gennaio 2008

RICONGIUGIMENTO FAMIGLIARE

Ricongiungimento famigliare


La legge 30 luglio 2002 n.189, la cosiddetta legge Bossi-Fini, ha modificato il ricongiungimento familiare restringendo notevolmente i casi in cui è possibile richiedere che un proprio familiare residente all'estero possa venire in Italia. Recentemente perٍ. il decreto legislativo 5/2007, che ha recepito la direttiva 2003/86/CE sui ricongiungimenti familiari, entrato in vigore lo scorso febbraio, ha ampliato la tutela dell'unità familiare del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, semplificando anche la procedura da seguire.

Chi può richiederlo e per quali familiari


Il cittadino straniero, titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
coniuge non legalmente separato.
I figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento.
Figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute.
dei genitori a carico che non abbiano un adeguato sostegno familiare nel loro Paese di origine o di provenienza.

La procedura da seguire


La richiesta di nulla osta è inoltrata, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno, tramite raccomandata, allo Sportello Unico dell'Immigrazione istituito presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente.

Il cittadino straniero per poter chiedere il ricongiungimento deve allegare alla domanda:
a) la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (5061,60 euro) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; n.b. per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è sufficiente un reddito minimo non superiore al doppio dell' importo annuo dell'assegno sociale!!
b) la disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale, mediante attestazione dell'ufficio comunale o di certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla Asl locale competente per territorio;

Lo Sportello Unico deve decidere entro 90 giorni dalla richiesta. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. Prima di rifiutare il rilascio del nulla osta, oltre all'esistenza delle condizioni richieste dalla legge (alloggio, reddito, ecc), lo Sportello Unico deve tener conto anche dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dei legami con il Paese d´origine. D'altra parte, la domanda di ricongiungimento può essere respinta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta senza che lo Sportello Unico abbia adottato alcun provvedimento, il familiare residente all'estero puٍ presentare direttamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare la richiesta di visto di ingresso per motivi familiari esibendo copia degli atti inviati allo Sportello Unico contrassegnati e da cui risulti la data di presentazione della domanda.

Lo Sportello Unico convoca, in caso di rilascio, il richiedente per la consegna del nulla osta in originale. Questo deve essere inviato al familiare all'estero per la richiesta del visto di ingresso. Alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana deve presentare inoltre - la certificazione anagrafica che comprovi i presupposti di parentela, coniugio, minore età o lo stato di salute tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare. (prima questa documentazione andava presentata allo Sportello Unico al momento della richiesta).
La Rappresentanza diplomatica effettua gli accertamenti necessari e rilascia, sussistendo tutte le condizioni, il visto di ingresso per motivi familiari.

Ottenuto il visto ed entro otto giorni dall'ingresso in Italia il familiare deve recarsi allo Sportello Unico per richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari. L'Ufficio rilascia il modulo già compilato con tutti i dati da presentare agli uffici postali abilitati.

Permesso di soggiorno per motivi familiari


Questo tipo di permesso consente di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma o di iscriversi a corsi scolastici. La durata è condizionata alla durata del permesso di soggiorno del familiare richiedente e qualora venga meno la convivenza con tale familiare (es. per decesso, per separazione) puٍ essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o di studio.

Richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare


La domanda deve essere presentata utilizzando il nuovo modulo S
Allegati del mod. S:
- Modello S1 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore
- Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti
- Modello S2 - Dichiarazione relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro.


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