martedì 22 gennaio 2008

PERMESSO DI SOGGIORNO


Permesso di soggiorno/rinnovo/conversione

Soggiornare in Italia

Come rinnovare il permesso di soggiorno

Conversione del permesso di soggiorno


Soggiornare in Italia

Gli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 286/98 prevedono le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio italiano. In generale i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che intendono far ingresso in Italia devono richiedere il visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel loro paese di residenza. Se intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a 8 giorni, indipendentemente dalla durata della loro permanenza, devono richiedere obbligatoriamente il permesso di soggiorno, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. Chi, anche in possesso di un regolare visto di ingresso, non richiede entro questo termine il rilascio del permesso di soggiorno, è soggetto ad un provvedimento di espulsione.

Si può soggiornare in Italia solo se
1.si è in possesso di un passaporto o documento equivalente;
2.si è richiesto un visto di ingresso;
3.si è entrati regolarmente attraverso uno dei valichi di frontiera appositamente istituiti;
4.si è richiesto un permesso di soggiorno entro 8 giorni tassativi dall'ingresso in Italia.

Oppure si è già in possesso di un permesso di soggiorno o titolo equivalente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato dell'Unione Europea.

I diversi tipi di permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno può ٍ essere richiesto per i seguenti motivi: turismo, cure mediche, ricongiungimento familiare, familiare al seguito, lavoro dipendente, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, rifugiati politici, affari, missione, studio, religione o culto, protezione sociale.
IMPORTANTE: in generale, sia nel momento dell'ingresso in Italia, sia durante il soggiorno, il cittadino extracomunitario deve sempre essere in grado di dimostrare, con dei documenti in regola, tre cose:
1) lo scopo e le condizioni del soggiorno;
2) i mezzi di sussistenza;
3) che tali mezzi siano sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel proprio Paese allo scadere del permesso di soggiorno.

Per queste ragioni, è opportuno portare sempre con se il passaporto ed il permesso di soggiorno,al fine di esibirli ad ogni richiesta della polizia o di altra autorità pubblica.





Come rinnovare il permesso di soggiorno


In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, a partire dall'11 dicembre 2007, le istanze di rilascio del permesso e carta di soggiorno devono essere presentate dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati. Interessati alla nuova procedura sono i cittadini extracomunitari e i cittadini comunitari (inclusi i neo comunitari).

I kit La domanda deve essere inviata utilizzando appositi kit distribuiti gratuitamente presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.
Il kit è formato da una busta bianca con banda gialla per gli extraUe e dal MODULO 1 e MODULO2
Solo per cittadini UE la busta bianca ha una banda blu e contiene un unico MODULO
Costo
27.50 per il titolo di soggiorno elettronico, una marca da bollo da € 14.62 da allegare alla domanda; € 30.00 costo della raccomandata

I CITTADINI EXTRAUE
devono obbligatoriamente presentare la richiesta alle Poste per richiedere:
- Primo rilascio
- Rinnovo
- Conversione
- Aggiornamento/duplicato del permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)

delle SEGUENTI tipologie di permesso di soggiorno
- Turismo
- Famiglia (primo rilascio solo per ricongiungimento)
- Famiglia minore 14-18 anni
- Adozione / Affidamento
- Missione
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- Studio
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Lavoro Subordinato (flussi)
- Lavoro subordinato-stagionale (flussi)
- Lavoro casi particolari previsti (art. 27)
- Lavoro Autonomo (flussi)
- Tirocinio formazione professionale
- Ricerca scientifica
- Attesa occupazione
- Rinnovo Asilo politico
- Rinnovo status apolide

Anche la richiesta del rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) deve essere presentata obbligatoriamente tramite gli uffici postali abilitati: la richiesta per sé e per i propri familiari deve però essere presentata con un unico kit contenente il modulo 1 (2 se il familiare percepisce un reddito) per ciascun componente il nucleo familiare.
Quando va presentata la richiesta
- Almeno 90 giorni prima della scadenza per permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale
- Almeno 60 giorni prima della scadenza per i permessi di soggiorno annuali
- Almeno 30 giorni prima della scadenza per le restanti tipologie
Al Questore della provincia in cui il cittadino extracomunitario dimora.

Dove
Richiesta presso 5332 uffici postali abilitati uffici dove è presente lo Sportello Amico oppure tramite i Patronati o i Comuni abilitati al servizio di compilazione e invio telematico.

Procedura
Il cittadino extraUe munito di documento di riconoscimento deve presentarsi personalmente all'operatore postale che ha il potere/dovere di identificarlo (esclusa presentazione istanze per delega)

L'istanza deve essere presentata in busta aperta

L'operatore compie un'attività di "front office'
- Controlla il modulo 1 e/o 2
- Controlla o esegue il pagamento del bollettino di 27.50 euro per il soggiorno elettronico (obbligatorio)
- Controlla il numero delle pagine totali
- Controlla che sia stata apposta la marca da bollo da 14.62 euro

Provvede a consegnare la ricevuta della raccomandata che deve essere compilata dallo straniero in quel momento. Al termine delle operazioni rilascia al richiedente la Ricevuta della raccomandata che, dotata di particolari requisiti di sicurezza riporta i codici di accesso utili per entrare nell'area riservata del portale immigrazione o da comunicare al contact center (848855888) al fine di conoscere lo stato di avanzamento della pratica.

La Ricevuta della raccomandata deve essere esibita unitamente al passaporto o al titolo di viaggio equipollente o in caso di rinnovo esibita insieme al permesso in scadenza o scaduto e SOSTITUISCE a tutti gli effetti di legge il "CEDOLINO" che rilasciava la Questura con la vecchia procedura (Direttiva Amato del 5 agosto 2006).

I kit vengono inviati al Ced delle Poste che per mezzo di lettori ottici acquisisce i dati che vengono inviati telematicamente al Ministero dell'Interno.
Il Ministero li invia a sua volta per via telematica alle Questure (il cartaceo arriva successivamente) Le Questure, tramite lettere raccomandate, convocano gli istanti
- per fissare un appuntamento per la sottoposizione dei rilievi fotodattiloscopici (solo per chi non si è mai sottoposto o si è sottoposto prima del 2002, entrata in vigore della Bossi- Fini)
- per richiedere una eventuale integrazione documentazione o la consegna delle foto tessere
- per consegnare il permesso/carta di soggiorno

TITOLO DI SOGGIORNO ELETTRONICO
Per i soggiorno di durata superiore a tre mesi (inclusi i soggiorni per motivi di giustizia, richiesta asilo politico/apolidia, cure mediche, minore età o per esigenze di carattere temporaneo e socio-assistenziale anche se di durata superiore ai tre mesi), in attuazione del Regolamento CE 1030/02, è previsto il rilascio obbligatorio del permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in formato elettronico. Ai figli minori di anni 14 da iscrivere sul permesso/carta di soggiorno dei genitori regolarmente soggiornanti in Italia viene rilasciata una tessera complementare, la "CARTA MINORE" che ha validità solo se esibita insieme a quella del genitore (ha la stessa numerazione e scadenza).

In quali casi il rinnovo del permesso di soggiorno si presenta direttamente in Questura?
Il cittadino extracomunitario è obbligato a richiedere direttamente all'Ufficio Immigrazione della Questura del luogo in cui dimora il rilascio/rinnovo/aggiornamento del permesso di soggiorno per
- Asilo politico (solo primo rilascio)
- Status apolide (solo primo rilascio)
- Motivi Umanitari
- Minore età
- Integrazione minore
- Primo Rilascio permessi di soggiorno per famiglia ex art. 19 del D. Lgs. 286/98
- Minori età accompagnati
- Donne in stato di gravidanza

Deve presentare entro i termini di legge la richiesta di rinnovo depositando, oltre alla documentazione necessaria a seconda del tipo di richiesta, l'attestato del versamento per titolo di soggiorno elettronico pari a € 27.50.
Le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno/carta di soggiorno presentate prima dell'entrata in vigore della nuova procedura devono essere istruite secondo la vecchia procedura e il titolo di soggiorno rilasciato è cartaceo.



Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per ricongiungimento familiare e conversione del permesso da studio a lavoro (subordinato, autonomo)


Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari puٍ essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. Al momento della richiesta di rinnovo del permesso, tuttavia, lo straniero dovrà richiedere la conversione del suo titolo di soggiorno dalla tipologia del permesso di cui è in possesso ad altra tipologia relativa all'attività che questi effettivamente svolge, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 394/99 come sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 334/2004.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente allo straniero l'esercizio di lavoro autonomo, dietro presentazione dei titoli abilitativi o delle autorizzazioni eventualmente prescritte e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente allo straniero l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, se lo stesso si è iscritto nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego, o previe comunicazioni del datore di lavoro alle autorità competenti (Centro per l'Impiego, Inps, Inail, ecc..).

Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori di cui all'articolo 32 commi 1 bis e 1 ter del Testo Unico, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni e secondo i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle rispettive attività. Il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al minore puٍ essere convertito, al raggiungimento della maggiore età, in permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro. Il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al minore puٍ essere convertito, al raggiungimento della maggiore età, in permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro.

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi familiari puٍ essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva ai sensi dell'art. 11, comma 1 come sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 334/2004.

Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

Permesso per motivi di studio Il permesso per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, con il limite annuale di 1.040 ore. Il permesso di soggiorno per motivi di studio puٍ essere convertito in quello per lavoro, acquisendo una quota nell'ambito del decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività lavorativa, dallo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio puٍ essere convertito, al di fuori delle quote, dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia.

Le domande di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato potranno essere presentate allo Sportello Unico soltanto nei limiti delle quote stabilite annualmente dal Governo attraverso il decreto flussi. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, invia allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato (Mod. V), allegando alla stessa il contratto di soggiorno sottoscritto dal solo datore di lavoro (Mod. Q).

Lo Sportello Unico competente, nel caso di insufficienza di quote, ne dà comunicazione allo straniero, il quale potrà ripresentare la domanda nell'ambito del decreto flussi dell'anno successivo.

In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello Unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente, per raccomandata, la richiesta di convocazione presso lo Sportello medesimo per la stipula del contratto di soggiorno (Mod. Q) allegando il contratto stesso già sottoscritto dal datore di lavoro.

Verificata la regolarità del contratto, lo Sportello Unico convoca lo straniero che sottoscrive il contratto e inoltra la richiesta di conversione del permesso di soggiorno tramite la procedura postale.

Nel caso, invece, di conversione del permesso di soggiorno da studio in lavoro autonomo, lo straniero che ha raggiunto la maggiore età o che ha conseguito la laurea in Italia, presenta allo Sportello Unico la richiesta di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Testo Unico Immigrazione.

Tale richiesta di conversione avviene al di fuori delle quote annuali, tuttavia, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell'anno successivo.

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda di conversione attraverso il Modello Z.

Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l´esito allo Sportello. Nel caso in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall'art. 26 del T.U. sull'immigrazione come sostituito dall'art. 18 della Legge 189/2002 per l´esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero.Nel caso, invece, di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico convoca lo straniero per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti.





























Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornati di lungo periodo(Ex carta di soggiorno)


Richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per genitori a carico conviventi


Come richiederlo

Se sei genitore convivente di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere il rilascio di detto permesso per motivi familiari compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da Euro 14,62.
Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi allegare:

  • fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);

  • fotocopia dichiarazione redditi del figlio (Unico, CUD, ecc. relativi all’anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;

  • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale);

  • fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana;

  • fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;

  • autocertificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;

  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).

Per ogni domanda di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che consegni all’operatore dell’Ufficio Postale devi versare euro 30.



Richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per figli minori ultraquattordicenni

Come richiederlo

Se sei figlio minore ultraquattordicenne convivente di straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha inoltrato domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere tale permesso per motivi di famiglia, compilando il modulo 1 con apposta marca da bollo da euro 14,62.
Insieme al modulo dovrai allegare:

  • fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);

  • fotocopia documentazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se tale documentazione proviene dall'estero, la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana (non è richiesta tale documentazione se il minore ha fatto ingresso con visto per ricongiungimento familiare);

  • fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;

  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).

Richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per coniuge convivente

Come richiederlo

Se sei coniuge di straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere il rilascio di tale permesso per motivi familiari, compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da euro 14,62. (Il modulo 2 andrà compilato solo se sei titolare di reddito proprio).
Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi allegare:

  • fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);

  • fotocopia dichiarazione redditi del coniuge (Unico, CUD, ecc. relativi all’anno precedente) e propria se posseduta. Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;

  • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale);

  • fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio. Se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana;

  • fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;















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