Iscrizione alla scuola
Stranieri e scuola: permesso di soggiorno per motivi di studio
L’istruzione nel nostro ordinamento è considerata come un diritto-dovere: diritto a ottenere istruzione e insieme obbligo di frequentare le scuole fino all’età di 16 anni. Il diritto-dovere all’istruzione è garantito al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia a parità di condizioni con il cittadino italiano.
Diritto all’istruzione dei minori stranieri già presenti in Italia
I minori stranieri:
hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;
sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia;
possono richiedere l’iscrizione in qualunque periodo dell’anno scolastico.
Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici. In tal caso i minori sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
Modalità di iscrizione
I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi (ordinamento degli studi del Paese di provenienza, accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza, titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno).
Diritto all’istruzione dei cittadini stranieri maggiorenni già presenti in Italia
Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai maggiorenni.
Tale diritto si estrinseca anzitutto nell’attività che risponde all’esigenza primaria di consentirti di imparare la lingua italiana (corsi di alfabetizzazione articolati su vari livelli). Se poi intendi conseguire in Italia la licenza media, devi fare domanda al preside dell’istituto scolastico, specificando i tuoi dati anagrafici e gli studi compiuti. In questo caso devi anche avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Se infine hai già frequentato la scuola dell’obbligo e desideri proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore, puoi iscriverti direttamente ai corsi di istruzione superiori.
Assistenza scolastica per cittadini stranieri residenti all’estero
Se sei residente all’estero e intendi frequentare in Italia corsi superiori di studio o d’istruzione tecnico-professionale puoi richiedere il visto di ingresso per motivi di studio all’Ambasciata o al Consolato italiano presente nel tuo Paese di origine.
Requisiti occorrenti:
età superiore ai 14 anni;
certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano;
polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, se non si ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia;
documenti che comprovano la disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale;
documenti comprovanti la disponibilità della somma necessaria per il viaggio di ritorno nel tuo Paese di origine dopo aver seguito il corso di studi.
Inoltre dovrà essere accertata:
la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione da te acquisita nel Paese di provenienza;
la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle tue effettive esigenze formative e culturali.
Se si tratta di minore, anche l’esistenza di misure di adeguata tutela a favore dello stesso.
Che cosa fare dopo aver ottenuto il visto
Una volta ottenuto il visto, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, devi recarti presso la Questura del luogo in cui intendi fissare la dimora e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.
Se si tratta di minore ciò avverrà a cura del/dei genitore/i o di chi ne esercita la tutela: il permesso verrà rilasciato entro 20 giorni ed avrà durata uguale a quella del visto di ingresso.
Studio e lavoro
Con il permesso di soggiorno per motivi di studio puoi anche svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, fino ad un massimo di 1040 ore annuali, previa autorizzazione della istituzione scolastica e ferme restando, per i minori, le limitazioni e le cautele poste dalla legge italiana al lavoro minorile.
bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).
Stranieri e università: come accedere
Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l’anno accademico successivo. L’ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.
Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini dell’accesso agli studi universitari, rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria del tuo Paese di origine, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul tuo titolo di studio.
Dove e come puoi richiedere il visto d’ingresso per studio
Puoi richiedere il visto d’ingresso (anche per gli eventuali familiari al seguito) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del tuo Paese di appartenenza.
Nella domanda dovrai indicare:
le tue generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito;
gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
il luogo dove sei diretto;
il motivo e la durata del soggiorno.
Dovrai inoltre allegare:
il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
la documentazione concernente la finalità del viaggio;
le condizioni di alloggio;
la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno;
la dichiarazione sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti nel tuo Paese.
Come e quando puoi rinnovare il permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato se:
nel primo anno di corso avrai superato una verifica di profitto e
negli anni successivi, avrai superato almeno due verifiche (non può essere comunque rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio).
Il permesso di soggiorno, inoltre, può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
Se sei già in Italia
Potrai accedere ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani:
se sei residente in Italia e sei titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario e per motivi religiosi;
se sei regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno e in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia (o equipollente, se conseguito all’estero);
se, ovunque residente, sei titolare di diploma finale di scuole italiane all’estero o di scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali.
Conversione del permesso di soggiorno di studio in lavoro
Se ti sei laureato puoi convertire il tuo permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote previste (che saranno detratte dalle quote previste per l’anno successivo). A tal fine dovrai presentare apposita domanda, unitamente al diploma di laurea, allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Affitti
Il contratto di affitto
La legge 431 del 1998 che regola il settore delle case in affitto consente soltanto 4 tipi di contratti:
1. contratto della durata di quattro anni, rinnovabile per altri 4 anni, con la possibilità per il proprietario di casa e per chi prende l'appartamento in affitto di stabilire liberamente il canone di affitto.
2. contratto della durata di tre anni, con un canone di affitto più basso della media dei prezzi di mercato, definito applicando accordi sindacali stipulati a livello comunale;
3. contratto transitorio che non puٍ superare i diciotto mesi di durata, regolato da accordi comunali fra i sindacati degli inquilini e quelli della proprietà immobiliare;
4. contratto per studenti universitari sulla base di contratti tipo stabiliti in accordi, nei Comuni sede di Università, fra le Aziende per il diritto allo studio, le associazioni degli studenti, i sindacati degli inquilini e quelli della proprietà immobiliare.
Obbligatorietà del contratto scritto
I contratti di affitto sono validi soltanto se sono scritti.
Se il proprietario dell'appartamento ti impone un contratto non scritto per evadere il fisco, la legge ti consente di rivolgerti al Giudice per far accertare e dichiarare un contratto di locazione con un canone di affitto (in genere più basso) stabilito in base ad accordi territoriali. Con la sentenza di condanna il giudice imporrà al proprietario di restituirti le somme di danaro incassate in eccedenza ed in nero.
Obbligatorietà della registrazione
In base alla legge tutti i contratti devono essere registrati. L'imposta di registro è pari al due per cento annuo del canone. Di questa imposta dovrai pagare soltanto la metà mentre il resto dovrà essere pagato dal proprietario.
Se il contratto non viene registrato:
a) né tu né il proprietario potrete ottenere le agevolazioni e le detrazioni fiscali previste dalla legge (sconto imposta registro, detrazioni dalla denuncia dei redditi, ecc.)
b) nel caso di sfratto non potrai essere mandato via dall'appartamento che occupi;
c) il proprietario, al di fuori del regolare contratto di affitto, non potrà pretendere maggiorazioni ed integrazioni dell'affitto stabilite con scritture private non registrate.
I patti contrari e vietati dalla legge
La legge consente di stabilire liberamente molti elementi del contratto di affitto ma stabilisce anche delle regole la cui violazione produce dei casi di nullità:
a) è nulla una durata del contratto inferiore ai quattro anni per i contratti di tipo libero (n.1) e in-feriore ai tre anni per quelli concertati (n.2);
b) è nulla ogni scrittura o ogni impegno che ti obblighi a pagare un affitto superiore a quello indicato nel contratto scritto e registrato;
c) è nulla ogni clausola che preveda un canone superiore a quello definito negli accordi sindacali per i contratti concertati, per quelli transitori relativi alle aree metropo-litane, e per quelli per studenti;
d) è nulla ogni clausola che comporti un aggravio dei tuoi obblighi economici, come l'accollo di lavori straordinari, penali, interessi, deposito cauzionale eccedente le tre mensilità ed improduttivo.
In tutti questi casi e nelle altre ipotesi di nullità è possibile ricorrere al Giudice per richiedere una pronuncia che accerti la nullità e condanni il proprietario alla restituzione di quanto percepito in eccedenza.
Obbligatorietà del contratto scritto
I contratti di affitto sono validi soltanto se sono scritti.
Se il proprietario dell'appartamento ti impone un contratto non scritto per evadere il fisco, la legge ti consente di rivolgerti al Giudice per far accertare e dichiarare un contratto di locazione con un canone di affitto (in genere più basso) stabilito in base ad accordi territoriali. Con la sentenza di condanna il giudice imporrà al proprietario di restituirti le somme di danaro incassate in eccedenza ed in nero.
Obbligatorietà della registrazione
In base alla legge tutti i contratti devono essere registrati. L'imposta di registro è pari al due per cento annuo del canone. Di questa imposta dovrai pagare soltanto la metà mentre il resto dovrà essere pagato dal proprietario.
Se il contratto non viene registrato:
a) né tu né il proprietario potrete ottenere le agevolazioni e le detrazioni fiscali previste dalla legge (sconto imposta registro, detrazioni dalla denuncia dei redditi, ecc.)
b) nel caso di sfratto non potrai essere mandato via dall'appartamento che occupi;
c) il proprietario, al di fuori del regolare contratto di affitto, non potrà pretendere maggiorazioni ed integrazioni dell'affitto stabilite con scritture private non registrate.
I patti contrari e vietati dalla legge
La legge consente di stabilire liberamente molti elementi del contratto di affitto ma stabilisce anche delle regole la cui violazione produce dei casi di nullità:
a) è nulla una durata del contratto inferiore ai quattro anni per i contratti di tipo libero (n.1) e in-feriore ai tre anni per quelli concertati (n.2);
b) è nulla ogni scrittura o ogni impegno che ti obblighi a pagare un affitto superiore a quello indicato nel contratto scritto e registrato;
c) è nulla ogni clausola che preveda un canone superiore a quello definito negli accordi sindacali per i contratti concertati, per quelli transitori relativi alle aree metropo-litane, e per quelli per studenti;
d) è nulla ogni clausola che comporti un aggravio dei tuoi obblighi economici, come l'accollo di lavori straordinari, penali, interessi, deposito cauzionale eccedente le tre mensilità ed improduttivo.
In tutti questi casi e nelle altre ipotesi di nullità è possibile ricorrere al Giudice per richiedere una pronuncia che accerti la nullità e condanni il proprietario alla restituzione di quanto percepito in eccedenza.
Il contratto 4 anni + 4 anni
Questo contratto, detto libero, ha il vantaggio di avere una durata più lunga (4 anni + 4), ma non garantisce un canone di affitto con un prezzo più basso e quindi presuppone una libera determinazione del prezzo dell'affitto basata sulla trattativa tra te ed il proprietario dell'appartamento.
Significa che il canone di affitto e le clausole stabilite rimangono fermi per 8 anni, a meno che dopo i primi 4 anni il proprietario abbia motivi di necessità abitativa (di tipo personale o familiare), debba vendere l'immobile o debba effettuarvi ristrutturazioni.
Il proprietario, sulla base di questo contratto, non potrà richiedere, se non è espressamente previsto, né l'aumento Istat, né la percentuale di integrazione per eventuali lavori urgenti di manutenzione straordinaria effettuati nel corso della locazione.
Questo tipo di contratto non consente al proprietario di usufruire delle agevolazioni fiscali che la legge prevede per il proprietario che affitta a canone calmierato.
Il contratto a canone calmierato
E' un contratto che dura 3 anni e che ha il vantaggio rappresentato dal fatto che il canone di affitto e le altre condizioni contrattuali non possono essere stabilite in una libera trattativa fra te ed il proprietario dell'appartamento, ma devono conformarsi agli accordi sindacali stabiliti a livello territoriale.
Questo contratto prevede delle agevolazioni fiscali e dei canoni di affitto più bassi rispetto alla media.
Se alla prima scadenza non riesci ad accordarti con il proprietario per ottenere un rinnovo del contratto, l'affitto prosegue per altri due anni alle stesse condizioni, dandoti, quindi, la possibilità di cercare un altro alloggio.
Come si stabilisce il canone calmierato.
Il canone è stabilito, per tutti i Comuni ad alta tensione abitativa, nella trattativa territoriale tra le associazioni di categoria. Ogni Comune è suddiviso in zone e per ogni zona viene determinata nella contrattazione la fascia di oscillazione del canone. Il canone effettivo di un alloggio potrà essere agevolmente ricavato, in quanto negli accordi sono presenti una serie di elementi, (tipologia dell'alloggio, condizioni di manutenzione, pertinenze, dotazione di impianti e servizi) rapportati all'ambito delle zone di ubicazione dell'immobile. Il canone cosى ricavato è un vero e proprio canone legale e quindi ogni patto che stabilisca un affitto eccedente questa misura è nullo e ti da diritto di ottenere la restituzione delle somme pagate in eccedenza (in più).
La forma del contratto deve essere scritta e deve utilizzare obbligatoriamente uno schema tipo di contratto allegato al Decreto Mini-steriale 5/3/99 e recepito dagli accordi territoriali.
Dove trovare i valori dei canoni di affitto.
Le tabelle con i valori stabiliti nella contrattazione ed i relativi parametri per stabilire il canone effettivo si possono trovare presso gli uffici del Comune o presso le sedi delle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà.
Le caratteristiche più importanti di questo contratto.
a) rinnovo tacito in assenza di disdetta;
b) possibilità di recesso anticipato per l'inquilino;
c) Istat non superiore al 75%;
d) ricorso a una Commissione di conciliazione in caso di contrasti;
e) interessi legali sul deposito attualmente pari al 3,5%;
f) richiamo agli accordi sulle spese condominiali;
g) una dettagliata descrizione sullo stato dell'alloggio e degli impianti.
Il contratto transitorio
I contratti transitori spesso hanno rappresentato una scappatoia alle regole e al fisco e una sostanziale situazione di svantaggio per molti inquilini costretti a pagare canoni periodicamente aumentati in assenza di garanzie legali e tutele. La nuova legge disciplina in modo migliore questo tipo di contratti che non possono durare più di diciotto mesi e che devono riguardare esigenze transitorie reali o del proprietario o dell'inquilino espressamente indicate.
Il canone di affitto nelle aree metropolitane e in tutti i capoluoghi di provincia non puٍ superare quello stabilito negli accordi territoriali del canale concertato.
I contratti di questo tipo, oltre che la forma scritta, devono utilizzare obbligatoriamente uno schema tipo di contratto allegato al Decreto mi-nisteriale 5/3/99 e recepito dagli accordi territoriali. Una specifica garanzia contro le simulazioni ed i raggiri è data dall'obbligo che ha il proprietario di riconfermare alla scadenza del contratto i motivi di transitorietà. Se non lo fa il contratto si trasforma in normale contratto quattro più quattro a canone perٍ calmierato.
Il contratto ha le stesse caratteristiche di quello cosiddetto libero.
Il contratto per studenti fuori sede
Questo tipo di contratto ha una durata che non puٍ superare 36 mesi. Il contratto è automaticamente rinnovabile a vantaggio dello studente-inquilino, nel senso che alla prima scadenza il proprietario non puٍ risolvere il contratto.
Il canone è definito negli accordi comunali fra le Aziende per il diritto allo studio, le associazioni degli studenti, i sindacati degli inquilini e quelli della proprietà immobiliare, che dovranno tener conto anche della durata, della presenza del mobilio, di particolari clausole e delle eventuali modalità di rilascio.
Il contratto oltre ad avere la forma scritta deve utilizzare obbligatoriamente uno schema tipo di contratto allegato al Decreto mi-nisteriale 5/3/99 e recepito dagli accordi territoriali.
Il contratto ha le stesse caratteristiche del contratto cosiddetto libero.
Il subaffitto e il comodato
Il subaffitto totale dell'immobile e la cessione a terze persone del contratto per farli subentrare come inquilini è vietato e puٍ essere motivo di sfratto con risoluzione per grave inadempienza da parte del'inquilino che ha subaffittato. Il su-baffitto parziale, invece, che consente ad altre persone l'utilizzo di parte dell'appartamento mentre l'altra seguita ad essere utilizzata dall'inquilino principale è consentito, salvo il caso in cui nel contratto si inserisca una clausola che lo vieti espressamente. Nel caso di subaffitto consentito l'inquilino ha l'onere di comunicare al locatore il nominativo della persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani subaffittati.
Il comodato è invece quel contratto che consente l'uso gratuito di un alloggio e quindi, a differenza della locazione, non prevede il pagamento di un affitto.
Quando il proprietario dell'appartamento ricorre ad un comodato per aggirare gli obblighi fiscali, mentre tu paghi ugualmente l'affitto, se sei in grado di provare il pagamento di un affitto regolare puoi rivolgerti al Giudice per chiedere che venga accertata la locazione e per ottenere la restituzione di tutte le somme pagate che eccedano i canoni concordati negli accordi locali.
Il subaffitto e il comodato
Il subaffitto totale dell'immobile e la cessione a terze persone del contratto per farli subentrare come inquilini è vietato e puٍ essere motivo di sfratto con risoluzione per grave inadempienza da parte del'inquilino che ha subaffittato. Il su-baffitto parziale, invece, che consente ad altre persone l'utilizzo di parte dell'appartamento mentre l'altra seguita ad essere utilizzata dall'inquilino principale è consentito, salvo il caso in cui nel contratto si inserisca una clausola che lo vieti espressamente. Nel caso di subaffitto consentito l'inquilino ha l'onere di comunicare al locatore il nominativo della persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani subaffittati.
Il comodato è invece quel contratto che consente l'uso gratuito di un alloggio e quindi, a differenza della locazione, non prevede il pagamento di un affitto.
Quando il proprietario dell'appartamento ricorre ad un comodato per aggirare gli obblighi fiscali, mentre tu paghi ugualmente l'affitto, se sei in grado di provare il pagamento di un affitto regolare puoi rivolgerti al Giudice per chiedere che venga accertata la locazione e per ottenere la restituzione di tutte le somme pagate che eccedano i canoni concordati negli accordi locali.
Le regole per i contratti stipulati prima del 30/12/98
La legge 431/98 ha stabilito che ai contratti sorti prima del 30 dicembre 1998, per la loro intera durata, e ai giudizi in corso alla data del 30 dicembre 1998, si applicano in via transitoria le vecchie regole.
Sarà perciٍ possibile chiedere l'applicazione dell'equo canone e la restituzione delle somme pagate illegittimamente sulla base di fasulli contratti transitori, di inesistenti usi diversi, di foresterie simulate, di affitto di posti letto o subaffitto di stanze senza alcuna caratteristica alberghiera.
Il riscaldamento, le spese condominiali, l'obbligo dei lavori a carico del proprietario
Sono a tuo carico il servizio di pulizia, la gestione corrente dell'ascensore, l'acqua, l'energia elettrica delle parti comuni, la gestione corrente del riscaldamento e la spesa per il portierato al 90%.
In ogni caso hai diritto a ottenere la distinta analitica delle spese, a esaminare i documenti giustificativi delle spese e a partecipare con diritto di voto all'assemblea sul riscaldamento.
Nei contratti puٍ essere previsto il richiamo ad accordi collettivi tra i sindacati degli inquilini e le associazioni della proprietà per una diversa ripartizione delle spese.
Tutte le riparazioni necessarie, escluse quelle di piccola manutenzione e di ordinaria manutenzione, sono a carico del proprietario che ha una responsabilità per i difetti ed i guasti dell'immobile e degli impianti (Codice Civile, articoli 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581).
Le trattative e le agenzie
La fase di trattative per la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione è molto importante dal momento che sono previsti vari tipi di contratti che fanno riferimento oltre che alla legge anche ad una serie di successivi atti normativi nei quali interviene il ruolo dell'organizzazione sindacale degli inquilini: la convenzione nazionale, i decreti del Governo che recepiscono la convenzione, gli accordi e i contratti tipo territoriali.
C'é poi la necessità di conoscere ed essere informati minuziosamente dei vantaggi fiscali e delle agevolazioni che un tipo di contratto comporta rispetto ad un altro.
Per questi motivi la legge 431/98 ti offre la possibilità di essere assistito nella stipula dei contratti da una organizzazione sindacale. Questa assistenza anche se non è obbligatoria è senza dubbio opportuna per districarsi nella legislazione e all'interno degli accordi depositati.
Spesso nell'affitto di un appartamento ci si trova ad avere a che fare con un agente immobiliare.
In questi casi occorre:
a) accertarsi che l'agente sia iscritto al ruolo dei mediatori presso la Camera di Commercio;
b) pretendere che l'incarico di mediazione sia un vero e proprio contratto;
c) verificare che nel contratto di mediazione non sia inserita alcuna delle venti clausole vessatorie previste nella legge 52/96;
d) definire con precisione percentuale e modalità di pagamento della provvigione (che non è dovuta se l'agente non è iscritto al ruolo);
e) definire con precisione i costi di eventuali interventi aggiuntivi (quali misurazioni di superfici, visure catastali, verifiche impianti).
Sfratto e cessazione del contratto
Lo sfratto è il provvedimento con cui il Giudice ordina all'inquilino di riconsegnare e rilasciare l'appartamento. I tipi di provvedimento esistenti sono 4:
1. Sfratto per finita locazione che avviene alla scadenza del contratto (dopo otto anni per i contratti liberi, dopo cinque anni per i contratti concertati, alle singole scadenze previste negli accordi locali per i contratti transitori e per studenti);
2. Sfratto per necessità che avviene quando il proprietario intende riutilizzare l'alloggio per i motivi di necessità previsti dalla legge o per effettuare lavori tassativamente indicati (dopo il primo quadriennio per i contratti liberi, dopo tre anni per quelli concertati, non è prevista tale ipotesi per i contratti brevi);
3. Sfratto per morosità nel caso di mancato pagamento del canone di affitto. Se non paghi il canone di affitto, trascorsi venti giorni dalla scadenza del pagamento, puoi subire un provvedimento di sfratto per morosità a seguito di una intimazione di fronte al Giudice. In presenza di difficoltà economiche puoi chiedere al magistrato un termine per il pagamento dei canoni scaduti, termine che il Giudice puٍ accordare per un periodo non superiore a novanta giorni.
4. Risoluzione per inadempimenti che riguarda una serie di casi nei quali il Giudice, se accerta un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte tua (ad esempio abbandono dell'alloggio, subaffitto se vietato, cam-bio d'uso non consentito, ecc.), emette una sentenza che ordina il rilascio dell'appartamento.
La proroga dello sfratto
Con il provvedimento che ordina all'inquilino di rilasciare l'appartamento il Giudice indica anche la data di rilascio.
Questa data non è prorogabile nei casi di necessità, morosità e inadempienza contrattuale. La data puٍ essere, invece, prorogata per gli sfratti per finita locazione, nei Comuni ad alta tensione abitativa e nei capoluoghi di provincia. In questo caso puoi chiedere al Magistrato che fissi nuovamente il termine di rilascio concedendo quindi una proroga che normalmente non puٍ superare i sei mesi ma in alcuni casi specifici di bisogno sociale (anziani ultrasessantacinquenni, handicappati, disoccupati e cassaintegrati, ecc.) puٍ arrivare al termine lungo di diciotto mesi. Alla domanda si deve allegare, oltre che le attestazioni di reddito e sulla composizione familiare, ogni altro documento utile ai fini della valutazione dello stato di bisogno e della necessità della proroga.
Recesso dal contratto
Il proprietario dell'appartamento per poter recedere dal contratto deve attendere le relative scadenze inviando le disdette per necessità o per finita locazione nei termini previsti.
Tu, invece, puoi recedere in anticipo alla scadenza del contratto in due ipotesi:
1. se questa possibilità viene esplicitamente prevista ed indicata in una clausola del contratto di locazione;
2. indipendentemente da quanto prevede il contratto c'è in ogni caso la possibilità dell'inquilino di recedere dal contratto, interrompendone gli effetti, in presenza di gravi motivi che possono riguardare trasferimenti di lavoro, gravi situazioni familiari, ecc.
In entrambi i casi dovrai dare preventivo avviso al proprietario, normalmente nel termine dei sei mesi anche se il contratto puٍ indicare anche un termine minore.
Esecuzione dello sfratto
Esauriti tutti i termini di proroga, dopo la data di fissazione del rilascio stabilita dal Giudice, se l'inquilino non riconsegna l'immobile il proprietario ha diritto ad eseguire forzatamente, con l'Ufficiale Giudiziario e con l'ausilio della Forza pub-blica, il provvedimento. Tuttavia possono eseguire gli sfratti solo i proprietari che dimostrino di avere rispettato nel corso della locazione tutti gli adempimenti imposti dalle normative fiscali.
Il proprietario prima di dare inizio all'esecuzione deve obbligatoriamente inviare all'inquilino un atto di precetto; è all'interno di tale atto che devono essere indicati:
a) gli estremi di registrazione del contratto,
b) gli estremi della denuncia ICI;
c) gli estremi della dichiarazione dei redditi contenente il reddito ricavato dall'immobile;
d) gli estremi del versamento ICI.
L'inesistenza o l'inesattezza di questi dati, che costituiscono condizione per l'esecuzione dello sfratto, impediscono l'esecuzione stessa. Questo non solo se lo sfratto è per finita locazione ma anche nei casi di sfratto per necessità, morosità, inadempienza contrattuale.
L'inquilino che accerti la mancanza della dichiarazione o abbia dubbi sulla veridicità della eventuale dichiarazione notificata puٍ opporsi all'esecuzione bloccando di fatto la procedura di rilascio.
Diritto alla casa e l’abitazione pubblica
Centri di accoglienza
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente.
Si puٍ essere ospitati nei centri di accoglienza soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare cittadini stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puٍ disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
Alloggi sociali
Lo straniero regolarmente soggiornante puٍ accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
Edilizia residenziale pubblica (case popolari)
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Prima assunzione dei lavorato tori stranieri
Se intendi assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero devi presentare domanda di nulla osta allo
Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa
o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-
flussi” che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare
sul territorio nazionale.
Nel caso in cui tu già conosca il lavoratore da assumere
devi presentare allo Sportello Unico:
• richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;
• documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero,
secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna Regione;
• proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell’accordo, il tuo impegno al
pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza;
• la tua dichiarazione
di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di
lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).
Se non conosci direttamente il lavoratore
puoi richiedere, presentando la documentazione sopra indicata, il nullaosta
al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l’Italia specifici accordi bilaterali in materia.
Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete,
la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito
(stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l’indicazione del programma formativo svolto e
del rispettivo settore di impiego di destinazione.
ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE: I FASE
Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l’Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle
richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via
telematica, agli altri CPI territoriali (CPI) e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo
possibile.
Lo Sportello Unico, nel termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta:
• acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero dei motivi
ostativi al rilascio del nulla osta;
• acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi
contrattuali e della capienza reddituale del datore.
In caso di parere negativo di anche di uno solo di questi Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.
In caso di parere favorevole:
• convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto
• trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore
deve richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero.
2. COSA DEVE FARE IL LAVORATORE
Il lavoratore straniero, ricevuto il nullaosta che tu, quale datore di lavoro, avrai cura di fargli avere, deve
richiedere un appuntamento con l’Ambasciata o il Consolato italiano presso il proprio Paese di origine.
Quest’ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del
relativo nullaosta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d’ingresso entro
30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
all’INPS ed all’INAIL.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nullaosta
per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno altrimenti è
considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
3. ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE II FASE
Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:
• verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore
• consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale
• provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno
• consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente
4. RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso un Ufficio Postale; lì troverà
apposito Kit che dovrà essere compilato, sottoscritto e spedito alla Questura competente insieme alla richiesta
di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’ufficio postale rilascia una ricevuta recante due codici
identificativi personali (userid e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.
portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.
In ogni caso la Questura comunicherà, all’indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione
presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore
comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.
Permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo
Lavoro dipendente:
Lavoro stagionale
Lavoro subordinato non stagionale
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