sabato 16 febbraio 2008

LEGGE 28 Maggio 2007, n. 68

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,

affari, turismo e studio.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


Art. 1.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,

affari, turismo e studio

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,

del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e

studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata

del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del

medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il

soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi

dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero

dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera

o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita'

stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo

che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso

ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La

medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato

la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio

dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto

di ingresso.


Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato

redatto dall'amministrazione competente per materia, ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura della disposizione di legge

alla quale e' operato il rinvio e della quale restano

invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

- Il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 4, del comma 3

dell'art. 5 e dell'art. 13 del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni, e' il seguente:

«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1.

(Omissis).

2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle

rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello

Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai

visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e

consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici

accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri

Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso

l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo

straniero una comunicazione scritta in lingua a lui

comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,

spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello

straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.

Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa

in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'

diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero

in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,

francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito

dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico

il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda

le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,

24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di

documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni

a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,

oltre alle relative responsabilita' penali,

l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in

possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini

del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva

comunicazione all'autorita' di frontiera.

(Omissis).

4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con

visti per soggiorni di breve durata, validi fino a novanta

giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per

il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in

Italia con motivazione identica a quella menzionata nel

visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno

considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati

in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari

di altri Stati in base a specifici accordi internazionali

sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme

comunitarie».

«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1.-2. (Omissis).

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato

per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto

d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o

in attuazione degli accordi e delle convenzioni

internazionali in vigore. La durata non puo' comunque

essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e

turismo;

b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o

nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono

tale estensione];

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza

di un corso per studio o per formazione debitamente

certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile

annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) (abrogata);

e) superiore alle necessita' specificatamente

documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo

unico o dal regolamento di attuazione».

«Art. 13(Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi di

ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro

dell'interno puo' dispone l'espulsione dello straniero

anche non residente nel territorio dello Stato, dandone

preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri

e al Ministro degli affari esteri;

2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo

straniero:

a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi

ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi

dell'art. 10;

b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in

assenza della comunicazione di cui all'art. 27,

comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di

soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia

dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di

soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto

da piu' di sessanta giorni e non e' stato chiesto il

rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate

nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come

sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o

nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come

sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.

646.

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai

sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello

straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento

familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi

dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della

effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della

durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'

dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con

il suo Paese d'origine.

3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto

motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a

gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo

straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si

trova in stato di custodia cautelare in carcere, il

questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla

osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in

presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in

relazione all'accertamento della responsabilita' di

eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti

per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.

In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino

a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione

delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla

osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al

comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora

l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici giorni

dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della

decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'

adottare la misura del trattenimento presso un centro di

permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il

giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,

salvo che applichi la misura della custodia cautelare in

carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di

procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le

quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del

comma 3.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano

anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo

che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi

ragione la misura della custodia cautelare in carcere

applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso

provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione

della misura, decide sul rilascio del nulla osta

all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'

immediatamente comunicato al questore.

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,

il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se

non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il

giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E

sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo

comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le

disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra

illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine

previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima

del termine di prescrizione del reato piu' grave per il

quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica

l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero

era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata

massima della custodia cautelare, quest'ultima e'

ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura

penale.

3-sexies. (Abrogato).

4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con

accompagna- mento alla frontiera a mezzo della forza

pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto

nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno

e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne

e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene

l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il

termine di quindici giorni. Il questore dispone

l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,

qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che

quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore

comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore

dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente

competente il provvedimento con il quale e' disposto

l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del

provvedimento del questore di allontanamento dal territorio

nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio

con la partecipazione necessaria di un difensore

tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso

tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il

giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di

cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto

compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con

decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,

verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei

requisiti previsti dal presente articolo e sentito

l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del

procedimento di convalida, lo straniero espulso e'

trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed

assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento

possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il

provvedimento di allontanamento anche prima del

trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la

convalida e' concessa, il provvedimento di accompagna-

mento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non

e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la

decisione, il provvedimento del questore perde ogni

effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile

ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende

l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di

pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento

della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del

procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai

commi 4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure

forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse

disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di

un locale idoneo.

6. (Abrogato).

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui

al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto

concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono

comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle

modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua

da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua

francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere

presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del

luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto

l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data

del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace

accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico

provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni

dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al

presente comma puo' essere sottoscritto anche

personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della

rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese

di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte

della persona interessata, e' autenticata dai funzionati

delle rappresentanze diplomatiche o consolari che

provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano

l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'

ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore

legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata

avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi'

ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,

qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un

difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti

iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.

9.-10. (Abrogato).

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi

del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo

straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,

ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di

provenienza.

13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel

territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione

del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo

straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni

ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla

frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del

presente comma non si applica nei confronti dello straniero

gia' espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a)

e b), per il quale e' stato autorizzato il

ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il

trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la

reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'

denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,

abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica

la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'

obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori

dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di

cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel

decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu'

breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto

conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato

nel periodo di permanenza in Italia.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano

allo straniero che dimostri sulla base di elementi

obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima

della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,

n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di

cui all'art. 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente

articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e

in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998».


Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 28 maggio 2007


NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri


Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1375):

Presentato dal sen. Bianco il 7 marzo 2007.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in

sede referente, l'8 marzo 2007 con pareri delle commissioni

2ª e 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il

13 marzo 2007.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (Affari

costituzionali), in sede deliberante, il 14 marzo 2007 con

pareri delle commissioni 2ª e 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il

14, 15 marzo 2007 ed approvato il 20 marzo 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2427):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in

sede referente, il 26 marzo 2007 con parere della

commissione II.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il

29 marzo 2007; il 3, 4, 18 aprile 2007.

Esaminato in aula il 15 maggio 2007 ed approvato il

16 maggio 2007.


(G.U. n. 126 del 1/6/2007)

1 commento:

Anonimo ha detto...

Interesting to know.