martedì 22 gennaio 2008

SANITA'

Iscrizione al servizio sanitario nazionale

Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all'assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), con parità di trattamento e uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani.

ASL, Aziende Sanitarie Locali


Per ottenere l'assistenza sanitaria il cittadino straniero deve iscriversi al SSN direttamente presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) della zona in cui abita.
Le ASL sono i punti di contatto tra la rete sanitaria e il cittadino e occorre rivolgersi a loro per:
- scegliere il medico di famiglia e il pediatra,
- ottenere certificati medici e richieste per esami e visite specialistiche,
- richiedere l'assistenza a domicilio,
- eseguire vaccinazioni obbligatorie.




ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


Esistono due tipi di iscrizione al servizio sanitario: l'iscrizione obbligatoria e l'iscrizione facoltativa.



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN

Devono chiedere obbligatoriamente l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale presso il presidio territoriale della ASL del Comune di residenza o di dimora gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:
-lavoro subordinato
-lavoro autonomo
-motivi familiari
-asilo (ai sensi della Convenzione di Ginevra)
-motivi umanitari
-per richiesta asilo (ai sensi della Convenzione di Ginevra)
-per attesa adozione
-per attesa affidamento
-per attesa acquisto della cittadinanza


L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari che convivono con il richiedente e che risultano a suo carico, sempre che siano in regolarmente presenti in Italia.
In questi casi per la loro l'iscrizione occorrerà presentare l'autocertificazione dello stato di famiglia e quella attestante la condizione di familiare a carico.

Si ha diritto all'iscrizione al SSN anche nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno.

Documenti necessari per l'iscrizione:
- autocertificazione di residenza oppure in mancanza una dichiarazione di effettiva dimora così come risulta sul permesso di soggiorno;
- permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
- codice fiscale o autocertificazione;
- dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione delle proprie qualità personali;
- se si è disoccupati anche l'autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio di collocamento.

Nel caso in cui la Questura subordini il rilascio del permesso di soggiorno all'iscrizione al SSN, il cittadino straniero potrà richiedere alla Asl, al momento del primo ingresso, l'iscrizione provvisoria della durata di tre mesi, sulla base del cedolino rilasciato dalla Questura. Appena ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno il cittadino interessato dovrà presentarlo alla Asl per formalizzare l'iscrizione che avrà validità dalla data di ingresso in Italia fino alla scadenza del permesso stesso.





I cittadini stranieri detenuti


A decorrere dal 1° Gennaio 2000 tutti i detenuti sono iscritti automaticamente al SSN per il periodo di detenzione, siano essi regolari o clandestini e sono esclusi dal pagamento del ticket.
Sono iscritti anche i detenuti in semilibertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena.

ISCRIZIONE VOLONTARIA


Se il cittadino straniero non rientra nelle categorie per le quali è obbligatoria l'iscrizione deve comunque assicurarsi contro il rischio di malattie e infortuni. Può scegliere di stipulare o una polizza sanitaria con una compagnia assicurativa oppure iscriversi al SSN.
Le categorie che possono iscriversi volontariamente al servizio SSN sono le seguenti:
- i dirigenti di una società aventi sede in Italia,
- i dipendenti di società con sedi principali all'estero,
- giornalisti tenuti a pagare le imposte qui in Italia,
- i titolari di permessi di soggiorno di durata superiori a tre mesi (es. per affari, lavoro artistico, ecc.).
L'iscrizione volontaria si estende anche ai familiari a carico e conviventi.
Anche il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per studio può richiedere l'iscrizione volontaria anche se il permesso ha durata inferiore ai tre mesi. In questi casi però l'iscrizione volontaria non sarà valida per i familiari a carico.
Documenti necessari per l'iscrizione
- autocertificazione di residenza oppure in mancanza una dichiarazione di effettiva dimora così come risulta sul permesso di soggiorno;
- permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
- codice fiscale o autocertificazione;
- dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione delle qualità personali;
- ricevuta del versamento su conto corrente postale intestato al fondo sanitario regionale della somma dovuta;
- per il cittadino studente, autocertificazione di iscrizione al corso di studio.


VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE


L'iscrizione obbligatoria o volontaria al S.S.N. è valida per tutta la durata di validità del permesso di soggiorno.
Qualora il permesso di soggiorno copra l'intero anno solare, la tessera viene emessa con scadenza al 31 dicembre.
In caso di scadenza del permesso di soggiorno nel corso dell'anno, la tessera sanitaria viene rilasciata fino alla data di scadenza del permesso; a fronte del rinnovo dello stesso può essere emessa una successiva tessera fino al 31 dicembre, sempre usufruendo del contributo annuale versato.






STRANIERI CHE NON POSSONO ISCRIVERSI AL SSN


Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno non superiore a tre mesi può accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti dal SSN dietro pagamento del ticket il cui importo viene determinato dalle Regioni e dalle Province autonome.
Il pagamento del ticket non è dovuto se tra lo stato di provenienza del cittadino straniero e lo stato italiano esiste una convenzione che prevede il riconoscimento dell'assistenza sanitaria. In tal caso il cittadino straniero, prima di effettuare la prestazione dovrà esibire il modello specifico rilasciato dall'autorità sanitaria competente del suo Paese.

QUANTO COSTA ISCRIVERSI AL SSN


Per l'iscrizione al SSN è previsto il pagamento un contributo pari a 388.00 Euro.
Tutti coloro che pagano le imposte attraverso la dichiarazione dei redditi non devono versare il contributo dovuto per l'iscrizione poiché il pagamento delle imposte comprende anche quello per il SSN. In tal caso sarà sufficiente presentare alla Asl di appartenenza, oltre ai documenti richiesti, unna copia del quadro RV del modello della dichiarazione dei redditi.

Il cittadino straniero soggiornante per motivi di studio deve versare, invece, un contributo minore pari a 149.77 .
In tal caso deve effettuare un pagamento su conto corrente postale ( da ritirare presso la propria ASL di appartenenza) intestato alla Regione di residenza o dimora e consegnare la ricevuta del pagamento al momento dell'iscrizione.

L'iscrizione al SSN è gratuita se il cittadino straniero :

- è disoccupato con permesso di soggiorno e iscritto alle liste di collocamento;
- è rifugiato con regolare certificato attestante lo status di rifugiato e richiedente asilo;
- è coniugato ed è a carico di un cittadino italiano;
- è minore con genitore residente in Italia e appartenente ad una delle categorie sopraelencate.


STRANIERI IRREGOLARMENTE PRESENTI


Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno perché sprovvisto di un permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni, hai diritto comunque alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio, nelle strutture pubbliche o convenzionate.

Per ricevere le cure mediche è necessario richiedere presso qualsiasi Asl un tesserino, chiamato STP, valido 6 mesi ma rinnovabile.
Il rilascio del tesserino è subordinato ad una dichiarazione di indigenza nella quale si attesta di non possedere risorse economiche sufficienti.
Non è necessario esibire un documento di identità ma è sufficiente una dichiarazione delle proprie generalità. E' anche possibile chiedere che il tesserino sia rilasciato senza l'indicazione del nome e del cognome.
L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità.
Esistono dei casi però in può essere richiesto il referto, a parità di condizione con i cittadini italiani, da parte della Pubblica Autorità. Questo accade, ad esempio, per motivi di ordine pubblico o se la prestazione sanitaria si è resa necessaria in relazione a reati penali (es. ferita da arma).

Con il tesserino S.T.P. si ha diritto all'assistenza sanitaria di base, ai ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital.
In particolare si ha diritto alle seguenti prestazioni:
- cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.
Per CURE URGENTI si intendo le cure che non possono essere rimandate senza pericolo per la vita o danno della persona.
Per CURE ESSENZIALI si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o complicanze o aggravamenti.
- Interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi legati, a tutela della salute individuale o collettiva come la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, diagnosi e cura delle malattie infettive, la prevenzione, la cura e la riabilitazione di stati di tossicodipendenza.


CESSAZIONE ISCRIZIONE SSN


L'iscrizione cessa nel caso in cui il permesso non è stato rinnovato ovvero se è stato revocato o annullato o anche nel caso di espulsione. In questi casi, si può comunque beneficiare ancora dell'iscrizione esibendo la documentazione che prova la pendenza di un ricorso contro i suddetti provvedimenti.

LA SCELTA DEL MEDICO


Dopo l'iscrizione al SSN, è necessario scegliere un medico generico, detto "medico di famiglia" consultando gli elenchi di medici disponibili nella propria ASL. E' sempre possibile modificare la scelta.

Medico di Famiglia e Pediatria


Medico e Pediatria sono fondamentali nella tutela della salute dei cittadini.
A loro spetta il compito di effettuare la diagnosi e fornire la cura più indicata
Per le cure dei bambini dalla nascita fino ai 14 anni bisogna scegliere il Pediatra. Al compimento dei 14 anni, l'ASL procede ad una revoca d'ufficio comunicando alla famiglia del bambino, la necessità di provvedere alla scelta del Medico di famiglia. Esistono però particolari motivi che vanno comunicati prima della scadenza, per i quali i genitori del bambino possono chiedere di non revocare il Pediatra ma fino al 16° anno di età.
Le visite nello studio e le visite a domicilio
Il medico di famiglia o il Pediatra riceve nel suo ambulatorio in orari e in giorni stabiliti ma se necessario può effettuare visite a domicilio.
La visita a domicilio si effettua quando le condizioni di salute del paziente non gli consentono di recarsi dal Medico.

In caso di chiamate urgenti la visita deve essere eseguita nel più breve tempo possibile.

CERTIFICATI MEDICI


Il Medico e il Pediatra possono rilasciare, su richiesta dell'interessato, certificati medici.
Per alcuni tipi di certificati, al momento del rilascio, deve essere versata una somma di denaro. Altri, invece, devono essere rilasciati gratuitamente.
Le tariffe dei certificati sono scelte dal Medico o dal Pediatra ma sulla base di tariffe stabilite a livello nazionale.


I certificati


Non si paga il:
- certificato di malattia, infortunio o altro motivo di incapacità temporanea al lavoro,
- certificato per l'astensione dal lavoro del genitore in caso di malattia del bambino,
- certificati per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico.
Si paga il:
- certificato scolastico agonistico e sportivo,
- certificato per la domanda di invalidità,
- certificato a uso assicurativo.


IMPEGNATIVE (c.d. RICETTE)


Per acquistare medicinali o effettuare esami o visite mediche, è necessario richiedere al Medico o al Pediatra, l'impegnativa, che deve essere rilasciata gratuitamente.
Con l'impegnativa del medico è anche possibile prenotare una visita specialistica o esame diagnostici presso la struttura sanitaria prescelta.
Per l'acquisto dei medicinali e per l'effettuazione di visite, è previsto il pagamento di una somma prestabilita dal Governo, il c.d. ticket.
Anche per la richiesta di protesi o ausili, l'assistito deve presentare, personalmente o delegando un familiare, l'impegnativa del Medico specialistico all'Ufficio assistenza protesica nell'ASL di residenza.E' previsto, il pagamento del ticket anche in questo caso.
Il ticket invece non deve essere pagato da:
- invalidi civili, per servizio, non vedenti e sordomuti,
- minori di anni 18 con invalidità permanente,
- persone che hanno subito l'asportazione di un organo,
- diabetici, per l'ottenimento di ausili specifici (siringhe, aghi penna, strisce reattive).


Ticket sui farmaci


Come regola generale è previsto che ognuno paghi un ticket di 2 euro per confezione, con un massimo di 4 euro per ricetta.
Non si applica questa regola per pazienti malati cronici o affetti di malattie rare o per invalidi civili o invalidi al lavoro con invalidità superiore a 2/3. In questo caso il pagamento dovuto è pari a 1 euro per confezione, 3 euro per 3 confezioni.
Esistono delle categorie di persone che sono esenti dal pagamento del ticket sui farmaci. Queste sono:
- invalidi civili al 100%, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ciechi e sordomuti, titolari di pensione sociale, pazienti sottoposti a terapie dolorose, i titolari di pensioni al minimo di oltre 60 anni e i familiari a loro carico sempre che il reddito lordo del nucleo familiare non superi 8.263,31. Se il coniuge è a carico, il reddito non deve superare gli 11.362,05 euro, che si elevano di 516,45 euro per ogni figlio a carico, gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento.


Ticket per prestazioni specialistiche


L'importo del ticket da pagare per effettuare visite specialistiche o esami clinici dipende dal tipo di esame o visita che si richiede.
Esiste comunque una categoria di persone che non devono pagare il ticket.
Sono esenti dal pagamento:
- i cittadini di oltre 65 anni di età o meno di 6 , se appartengono a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro, nell'anno precedente,
- i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico,
- i disoccupati, i titolari di pensioni al minimo di oltre 60 anni e i familiari a loro carico sempre che il reddito lordo del nucleo familiare non superi 8.263,31. Se il coniuge è a carico, il reddito non deve superare gli 11.362,05 euro, che si elevano di 516,45 euro per ogni figlio a carico,
- gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento,
- gli infortunati sul lavoro e tutte le categorie di cittadini esenti per patologia o condizioni individuate da leggi speciali.


Alcune prestazioni mediche non sono soggette al pagamento del ticket, anche se il cittadino non rientra in una delle categorie sopra elencate. Queste sono:
- prestazioni per la diagnosi precoce dei tumori (mammografie, paptest, ecc),
- prestazioni finalizzate alla tutela della maternità,
- prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, vaccinazioni non obbligatorie per i bambini fino a 14 anni.


I Consultori Familiari


Presso ogni Asl sono presenti, inoltre, i consultori familiari.
Per legge sono tenuti a fornire assistenza gratuita.
Non è necessaria la richiesta del medico di famiglia per la richiesta delle prestazioni mediche da effettuarsi presso il Consultorio.
Nei consultori vengono svolte attività di assistenza ed informazioni relative ai problemi della tossicodipendenza, del disagio mentale, della tutela della maternità e dell'infanzia, all'effettuazione di vaccinazioni, di controlli preventivi, ecc.
I consultori familiari sono inoltre, tenuti ad assistere gratuitamente tutte le donne incinte, anche sprovviste di permesso di soggiorno, nonché i loro figli fino alla maggiore età. Nel consultorio si svolgono attività di assistenza alla salute della donna in gravidanza, alla donna che decide di interrompere la gravidanza, assistenza ginecologica, prevenzione e diagnosi dei tumori dell'apparato genitale femminile, mediazione familiare, informazioni su adozioni e affidamenti, vaccinazioni contro la rosolia nelle donne in età fertile, ecc.

In molte ASL sono predisposti consultori per situazioni specifiche:
- Consultori droga e Consultori AIDS, dove è possibile dialogare con personale per richieste di chiarimenti e di aiuto sull'uso di sostanze stupefacenti o sugli accertamenti medici,
- Consultori per problemi psicologici e sociali, in cui è disponibile uno psicologo oppure un assistente sociale per colloqui su problemi personali o sociali o relativi a rapporti interpersonali.


L'ASSISTENZA SANITARIA IN CASO DI GRAVIDANZA


L'assistenza sanitaria è riconosciuta pienamente alla donna in stato di gravidanza.
La cittadina straniera in stato di gravidanza ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio e per tutte le prestazioni specialistiche ai fini della tutela della maternità.
La legge italiana prevede, inoltre, la possibilità di interrompere in ogni caso la gravidanza entro 90 giorni dal concepimento. Trascorsi 90 giorni si può decidere di interrompere la gravidanza solo se si versa in grave pericolo di vita a causa della gravidanza stessa o se il bambino che deve nascere presenta malformazioni che mettono in pericolo la salute fisica o psichica della madre. Per l'interruzione della gravidanza è necessario rivolgersi ad un medico di fiducia o ad un consultorio familiare o ad un'Asl.


LE VACCINAZIONI


I vaccini sono farmaci concepiti per la prevenzione delle malattie infettive.
La vaccinazione è il modo più sicuro ed efficace per ottenere la protezione da alcune gravi malattie.
Esistono diversi tipi di vaccinazioni.
Le vaccinazioni dell'infanzia rappresentano una serie di vaccinazioni di routine che vengono somministrate durante l'infanzia per la prevenzione delle malattie che costituiscono una minaccia per i bambini. In Italia sono obbligatorie la antidifterica, l' antitetanica, l' antipoliomielitica e l' antiepatite virale B. Sono vivamente raccomandate, anche se non obbligatorie, le vaccinazioni contro la pertosse, il morbillo, la parotite, la rosolia e contro l'Haemophilus influenzae di tipo b. Le vaccinazioni per adulti sono facoltative e dovrebbero essere fatte da tutte le persone di 65 o più anni di età per prevenire l'influenza, lo pneumococco e il tetano. Tutti gli adulti dovrebbero essere vaccinati per il tetano. Alcuni adulti, anche se di età inferiore ai 65 anni, appartenenti a gruppi ad alto rischio, dovrebbero fare il vaccino contro l'epatite B, l'influenza o lo pneumococco.

URGENZE ED EMERGENZE


Nelle situazioni in cui non è possibile consultare il proprio Medico, o nelle situazioni gravi, si può ricorrere a uno dei servizi appositamente predisposti:
Guardia Medica, 118, Pronto Soccorso



GUARDIA MEDICA


La Guardia Medica è un servizio gratuito di assistenza sanitaria che si richiede telefonicamente per i casi di urgenza quando non è possibile contattare il proprio Medico di famiglia o il Pediatra, nelle ore notturne o nei giorni festivi.
Chiamando al numero, che varia da città a città, risponde un Medico che consiglia su quello da fare, e se necessario, si reca dal paziente per una visita a domicilio. Dopo la visita e le eventuali prime cure, il Medico di guardia può prescrivere farmaci, rilasciare certificati di malattia, proporre il ricovero ospedaliero.

118: IL NUMERO DI EMERGENZA

In caso di malori gravi, incidenti, pericolo di vita, infarti si può chiamare il 118.
Il 118 è un servizio pubblico di emergenza attivo tutto l'anno, 24 ore su 24, che in situazione di emergenza garantisce l'invio immediato di mezzi di soccorso sanitario per un eventuale ricovero ospedaliero. La telefonata al 118 è gratuita da ogni apparecchio telefonico, fisso o mobile.

PRONTO SOCCORSO

In presenza di urgenze gravi, emergenze, il cittadino può recarsi al Pronto Soccorso presso le strutture ospedaliere presenti in ogni città.
Nel Pronto Soccorso vengono prestate le prime cure nei casi di urgenza e di emergenza. Il servizio è organizzato per dare la precedenza non secondo l'ordine di arrivo ma secondo la gravità.
Il grado di urgenza di ogni paziente è rappresentato da un colore assegnato al momento dell'ingresso.

IN PRONTO SOCCORSO PRECEDENZA AI CASI PIU' GRAVI


CODICE 1 ROSSO
EMERGENZA - Pericolo di vita immediato, priorità assoluta
CODICE 2 GIALLO
URGENZA - Lesione grave, urgenza elevata, massimo impegno per ridurre l'attesa del paziente
CODICE 3 VERDE
URGENZA MINORE - Nessun pericolo di vita, cure prestate dopo i casi più urgenti.


RICOVERI


Chi decide il ricovero e come si procede
Se il ricovero è urgente, il Medico di Pronto soccorso gestisce l'intera procedura.
Se il ricovero non è urgente, il Medico di famiglia o il Pediatra rilascia una richiesta di ricovero che va presentata presso la struttura sanitaria prescelta dal cittadino.

Il ricovero si paga?
Le spese per i ricoveri sono sostenute dal Servizio Sanitario.
L'assistito deve essere informato dal personale sanitario circa tutti i rischi connessi a interventi chirurgici, anestesie, ecc. e sulle eventuali alternative.
Prima di sottoporsi all'intervento o alla prestazione dovrà firmare il Consenso Informato o rifiutare.



Tessera sanitaria


La tessera sanitaria è il documento che dimostra l'iscrizione al Sistema Sanitario Regionale e viene rilasciata dall'ASL.
Per ottenerla occorre presentare:
- copia del permesso di soggiorno,
- copia del codice fiscale,
- il certificato di residenza o l'autocertificazione,
-
In caso di smarrimento e furto della tessera sanitaria è necessario recarsi in uno sportello della propria ASL e compilare l'apposita denuncia per ottenere una nuova tessera sanitaria.




scuola e casa

Iscrizione alla scuola


Stranieri e scuola: permesso di soggiorno per motivi di studio


L’istruzione nel nostro ordinamento è considerata come un diritto-dovere: diritto a ottenere istruzione e insieme obbligo di frequentare le scuole fino all’età di 16 anni. Il diritto-dovere all’istruzione è garantito al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Diritto all’istruzione dei minori stranieri già presenti in Italia

I minori stranieri:

  • hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;

  • sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia;

  • possono richiedere l’iscrizione in qualunque periodo dell’anno scolastico.

Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici. In tal caso i minori sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

Modalità di iscrizione

I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi (ordinamento degli studi del Paese di provenienza, accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza, titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno).

Diritto all’istruzione dei cittadini stranieri maggiorenni già presenti in Italia

Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai maggiorenni.
Tale diritto si estrinseca anzitutto nell’attività che risponde all’esigenza primaria di consentirti di imparare la lingua italiana (corsi di alfabetizzazione articolati su vari livelli). Se poi intendi conseguire in Italia la licenza media, devi fare domanda al preside dell’istituto scolastico, specificando i tuoi dati anagrafici e gli studi compiuti. In questo caso devi anche avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Se infine hai già frequentato la scuola dell’obbligo e desideri proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore, puoi iscriverti direttamente ai corsi di istruzione superiori.

Assistenza scolastica per cittadini stranieri residenti all’estero

Se sei residente all’estero e intendi frequentare in Italia corsi superiori di studio o d’istruzione tecnico-professionale puoi richiedere il visto di ingresso per motivi di studio all’Ambasciata o al Consolato italiano presente nel tuo Paese di origine.

Requisiti occorrenti:

  • età superiore ai 14 anni;

  • certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano;

  • polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, se non si ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia;

  • documenti che comprovano la disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale;

  • documenti comprovanti la disponibilità della somma necessaria per il viaggio di ritorno nel tuo Paese di origine dopo aver seguito il corso di studi.

Inoltre dovrà essere accertata:

  • la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione da te acquisita nel Paese di provenienza;

  • la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle tue effettive esigenze formative e culturali.

Se si tratta di minore, anche l’esistenza di misure di adeguata tutela a favore dello stesso.

Che cosa fare dopo aver ottenuto il visto

Una volta ottenuto il visto, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, devi recarti presso la Questura del luogo in cui intendi fissare la dimora e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.
Se si tratta di minore ciò avverrà a cura del/dei genitore/i o di chi ne esercita la tutela: il permesso verrà rilasciato entro 20 giorni ed avrà durata uguale a quella del visto di ingresso.

Studio e lavoro

Con il permesso di soggiorno per motivi di studio puoi anche svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, fino ad un massimo di 1040 ore annuali, previa autorizzazione della istituzione scolastica e ferme restando, per i minori, le limitazioni e le cautele poste dalla legge italiana al lavoro minorile.

  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).



Stranieri e università: come accedere


Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l’anno accademico successivo. L’ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.
Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini dell’accesso agli studi universitari, rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria del tuo Paese di origine, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul tuo titolo di studio.

Dove e come puoi richiedere il visto d’ingresso per studio

Puoi richiedere il visto d’ingresso (anche per gli eventuali familiari al seguito) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del tuo Paese di appartenenza.

Nella domanda dovrai indicare:

  • le tue generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito;

  • gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;

  • il luogo dove sei diretto;

  • il motivo e la durata del soggiorno.

Dovrai inoltre allegare:

  • il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;

  • la documentazione concernente la finalità del viaggio;

  • le condizioni di alloggio;

  • la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno;

  • la dichiarazione sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti nel tuo Paese.

Come e quando puoi rinnovare il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato se:

  • nel primo anno di corso avrai superato una verifica di profitto e

  • negli anni successivi, avrai superato almeno due verifiche (non può essere comunque rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio).

Il permesso di soggiorno, inoltre, può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

Se sei già in Italia

Potrai accedere ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani:

  • se sei residente in Italia e sei titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario e per motivi religiosi;

  • se sei regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno e in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia (o equipollente, se conseguito all’estero);

  • se, ovunque residente, sei titolare di diploma finale di scuole italiane all’estero o di scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali.

Conversione del permesso di soggiorno di studio in lavoro

Se ti sei laureato puoi convertire il tuo permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote previste (che saranno detratte dalle quote previste per l’anno successivo). A tal fine dovrai presentare apposita domanda, unitamente al diploma di laurea, allo Sportello Unico per l’Immigrazione.









Affitti


Il contratto di affitto


La legge 431 del 1998 che regola il settore delle case in affitto consente soltanto 4 tipi di contratti:
1. contratto della durata di quattro anni, rinnovabile per altri 4 anni, con la possibilità per il proprietario di casa e per chi prende l'appartamento in affitto di stabilire liberamente il canone di affitto.
2. contratto della durata di tre anni, con un canone di affitto più basso della media dei prezzi di mercato, definito applicando accordi sindacali stipulati a livello comunale;
3. contratto transitorio che non puٍ
superare i diciotto mesi di durata, regolato da accordi comunali fra i sindacati degli inquilini e quelli della proprietà immobiliare;
4. contratto per studenti universitari sulla base di contratti tipo stabiliti in accordi, nei Comuni sede di Università, fra le Aziende per il diritto allo studio, le associazioni degli studenti, i sindacati degli inquilini e quelli della proprietà immobiliare.


Obbligatorietà del contratto scritto


I contratti di affitto sono validi soltanto se sono scritti.
Se il proprietario dell'appartamento ti impone un contratto non scritto per evadere il fisco, la legge ti consente di rivolgerti al Giudice per far accertare e dichiarare un contratto di locazione con un canone di affitto (in genere più basso) stabilito in base ad accordi territoriali. Con la sentenza di condanna il giudice imporrà al proprietario di restituirti le somme di danaro incassate in eccedenza ed in nero.


Obbligatorietà della registrazione


In base alla legge tutti i contratti devono essere registrati. L'imposta di registro è pari al due per cento annuo del canone. Di questa imposta dovrai pagare soltanto la metà mentre il resto dovrà essere pagato dal proprietario.
Se il contratto non viene registrato:
a) né tu né il proprietario potrete ottenere le agevolazioni e le detrazioni fiscali previste dalla legge (sconto imposta registro, detrazioni dalla denuncia dei redditi, ecc.)
b) nel caso di sfratto non potrai essere mandato via dall'appartamento che occupi;
c) il proprietario, al di fuori del regolare contratto di affitto, non potrà pretendere maggiorazioni ed integrazioni dell'affitto stabilite con scritture private non registrate.

I patti contrari e vietati dalla legge
La legge consente di stabilire liberamente molti elementi del contratto di affitto ma stabilisce anche delle regole la cui violazione produce dei casi di nullità:
a) è nulla una durata del contratto inferiore ai quattro anni per i contratti di tipo libero (n.1) e in-feriore ai tre anni per quelli concertati (n.2);
b) è nulla ogni scrittura o ogni impegno che ti obblighi a pagare un affitto superiore a quello indicato nel contratto scritto e registrato;
c) è nulla ogni clausola che preveda un canone superiore a quello definito negli accordi sindacali per i contratti concertati, per quelli transitori relativi alle aree metropo-litane, e per quelli per studenti;
d) è nulla ogni clausola che comporti un aggravio dei tuoi obblighi economici, come l'accollo di lavori straordinari, penali, interessi, deposito cauzionale eccedente le tre mensilità ed improduttivo.
In tutti questi casi e nelle altre ipotesi di nullità è possibile ricorrere al Giudice per richiedere una pronuncia che accerti la nullità e condanni il proprietario alla restituzione di quanto percepito in eccedenza.


Obbligatorietà del contratto scritto


I contratti di affitto sono validi soltanto se sono scritti.
Se il proprietario dell'appartamento ti impone un contratto non scritto per evadere il fisco, la legge ti consente di rivolgerti al Giudice per far accertare e dichiarare un contratto di locazione con un canone di affitto (in genere più basso) stabilito in base ad accordi territoriali. Con la sentenza di condanna il giudice imporrà al proprietario di restituirti le somme di danaro incassate in eccedenza ed in nero.


Obbligatorietà della registrazione


In base alla legge tutti i contratti devono essere registrati. L'imposta di registro è pari al due per cento annuo del canone. Di questa imposta dovrai pagare soltanto la metà mentre il resto dovrà essere pagato dal proprietario.
Se il contratto non viene registrato:
a) né tu né il proprietario potrete ottenere le agevolazioni e le detrazioni fiscali previste dalla legge (sconto imposta registro, detrazioni dalla denuncia dei redditi, ecc.)
b) nel caso di sfratto non potrai essere mandato via dall'appartamento che occupi;
c) il proprietario, al di fuori del regolare contratto di affitto, non potrà pretendere maggiorazioni ed integrazioni dell'affitto stabilite con scritture private non registrate.

I patti contrari e vietati dalla legge
La legge consente di stabilire liberamente molti elementi del contratto di affitto ma stabilisce anche delle regole la cui violazione produce dei casi di nullità:
a) è nulla una durata del contratto inferiore ai quattro anni per i contratti di tipo libero (n.1) e in-feriore ai tre anni per quelli concertati (n.2);
b) è nulla ogni scrittura o ogni impegno che ti obblighi a pagare un affitto superiore a quello indicato nel contratto scritto e registrato;
c) è nulla ogni clausola che preveda un canone superiore a quello definito negli accordi sindacali per i contratti concertati, per quelli transitori relativi alle aree metropo-litane, e per quelli per studenti;
d) è nulla ogni clausola che comporti un aggravio dei tuoi obblighi economici, come l'accollo di lavori straordinari, penali, interessi, deposito cauzionale eccedente le tre mensilità ed improduttivo.
In tutti questi casi e nelle altre ipotesi di nullità è possibile ricorrere al Giudice per richiedere una pronuncia che accerti la nullità e condanni il proprietario alla restituzione di quanto percepito in eccedenza.


Il contratto 4 anni + 4 anni


Questo contratto, detto libero, ha il vantaggio di avere una durata più lunga (4 anni + 4), ma non garantisce un canone di affitto con un prezzo più basso e quindi presuppone una libera determinazione del prezzo dell'affitto basata sulla trattativa tra te ed il proprietario dell'appartamento.
Significa che il canone di affitto e le clausole stabilite rimangono fermi per 8 anni, a meno che dopo i primi 4 anni il proprietario abbia motivi di necessità abitativa (di tipo personale o familiare), debba vendere l'immobile o debba effettuarvi ristrutturazioni.
Il proprietario, sulla base di questo contratto, non potrà richiedere, se non è espressamente previsto, né l'aumento Istat, né la percentuale di integrazione per eventuali lavori urgenti di manutenzione straordinaria effettuati nel corso della locazione.
Questo tipo di contratto non consente al proprietario di usufruire delle agevolazioni fiscali che la legge prevede per il proprietario che affitta a canone calmierato.



Il contratto a canone calmierato


E' un contratto che dura 3 anni e che ha il vantaggio rappresentato dal fatto che il canone di affitto e le altre condizioni contrattuali non possono essere stabilite in una libera trattativa fra te ed il proprietario dell'appartamento, ma devono conformarsi agli accordi sindacali stabiliti a livello territoriale.
Questo contratto prevede delle agevolazioni fiscali e dei canoni di affitto più bassi rispetto alla media.
Se alla prima scadenza non riesci ad accordarti con il proprietario per ottenere un rinnovo del contratto, l'affitto prosegue per altri due anni alle stesse condizioni, dandoti, quindi, la possibilità di cercare un altro alloggio.


Come si stabilisce il canone calmierato.


Il canone è stabilito, per tutti i Comuni ad alta tensione abitativa, nella trattativa territoriale tra le associazioni di categoria. Ogni Comune è suddiviso in zone e per ogni zona viene determinata nella contrattazione la fascia di oscillazione del canone. Il canone effettivo di un alloggio potrà essere agevolmente ricavato, in quanto negli accordi sono presenti una serie di elementi, (tipologia dell'alloggio, condizioni di manutenzione, pertinenze, dotazione di impianti e servizi) rapportati all'ambito delle zone di ubicazione dell'immobile. Il canone cosى
ricavato è un vero e proprio canone legale e quindi ogni patto che stabilisca un affitto eccedente questa misura è nullo e ti da diritto di ottenere la restituzione delle somme pagate in eccedenza (in più).
La forma del contratto deve essere scritta e deve utilizzare obbligatoriamente uno schema tipo di contratto allegato al Decreto Mini-steriale 5/3/99 e recepito dagli accordi territoriali.


Dove trovare i valori dei canoni di affitto.


Le tabelle con i valori stabiliti nella contrattazione ed i relativi parametri per stabilire il canone effettivo si possono trovare presso gli uffici del Comune o presso le sedi delle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà.


Le caratteristiche più importanti di questo contratto.


a) rinnovo tacito in assenza di disdetta;
b) possibilità di recesso anticipato per l'inquilino;
c) Istat non superiore al 75%;
d) ricorso a una Commissione di conciliazione in caso di contrasti;
e) interessi legali sul deposito attualmente pari al 3,5%;
f) richiamo agli accordi sulle spese condominiali;
g) una dettagliata descrizione sullo stato dell'alloggio e degli impianti.

Il contratto transitorio


I contratti transitori spesso hanno rappresentato una scappatoia alle regole e al fisco e una sostanziale situazione di svantaggio per molti inquilini costretti a pagare canoni periodicamente aumentati in assenza di garanzie legali e tutele. La nuova legge disciplina in modo migliore questo tipo di contratti che non possono durare più di
diciotto mesi e che devono riguardare esigenze transitorie reali o del proprietario o dell'inquilino espressamente indicate.
Il canone di affitto nelle aree metropolitane e in tutti i capoluoghi di provincia non puٍ
superare quello stabilito negli accordi territoriali del canale concertato.
I contratti di questo tipo, oltre che la forma scritta, devono utilizzare obbligatoriamente uno schema tipo di contratto allegato al Decreto mi-nisteriale 5/3/99 e recepito dagli accordi territoriali. Una specifica garanzia contro le simulazioni ed i raggiri è data dall'obbligo che ha il proprietario di riconfermare alla scadenza del contratto i motivi di transitorietà. Se non lo fa il contratto si trasforma in normale contratto quattro più quattro a canone perٍ
calmierato.
Il contratto ha le stesse caratteristiche di quello cosiddetto libero.


Il contratto per studenti fuori sede


Questo tipo di contratto ha una durata che non puٍ
superare 36 mesi. Il contratto è automaticamente rinnovabile a vantaggio dello studente-inquilino, nel senso che alla prima scadenza il proprietario non puٍ risolvere il contratto.
Il canone è definito negli accordi comunali fra le Aziende per il diritto allo studio, le associazioni degli studenti, i sindacati degli inquilini e quelli della proprietà immobiliare, che dovranno tener conto anche della durata, della presenza del mobilio, di particolari clausole e delle eventuali modalità di rilascio.
Il contratto oltre ad avere la forma scritta deve utilizzare obbligatoriamente uno schema tipo di contratto allegato al Decreto mi-nisteriale 5/3/99 e recepito dagli accordi territoriali.
Il contratto ha le stesse caratteristiche del contratto cosiddetto libero.


Il subaffitto e il comodato


Il subaffitto totale dell'immobile e la cessione a terze persone del contratto per farli subentrare come inquilini è vietato e pu
ٍ essere motivo di sfratto con risoluzione per grave inadempienza da parte del'inquilino che ha subaffittato. Il su-baffitto parziale, invece, che consente ad altre persone l'utilizzo di parte dell'appartamento mentre l'altra seguita ad essere utilizzata dall'inquilino principale è consentito, salvo il caso in cui nel contratto si inserisca una clausola che lo vieti espressamente. Nel caso di subaffitto consentito l'inquilino ha l'onere di comunicare al locatore il nominativo della persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani subaffittati.
Il comodato è invece quel contratto che consente l'uso gratuito di un alloggio e quindi, a differenza della locazione, non prevede il pagamento di un affitto.
Quando il proprietario dell'appartamento ricorre ad un comodato per aggirare gli obblighi fiscali, mentre tu paghi ugualmente l'affitto, se sei in grado di provare il pagamento di un affitto regolare puoi rivolgerti al Giudice per chiedere che venga accertata la locazione e per ottenere la restituzione di tutte le somme pagate che eccedano i canoni concordati negli accordi locali.



Il subaffitto e il comodato


Il subaffitto totale dell'immobile e la cessione a terze persone del contratto per farli subentrare come inquilini è vietato e pu
ٍ essere motivo di sfratto con risoluzione per grave inadempienza da parte del'inquilino che ha subaffittato. Il su-baffitto parziale, invece, che consente ad altre persone l'utilizzo di parte dell'appartamento mentre l'altra seguita ad essere utilizzata dall'inquilino principale è consentito, salvo il caso in cui nel contratto si inserisca una clausola che lo vieti espressamente. Nel caso di subaffitto consentito l'inquilino ha l'onere di comunicare al locatore il nominativo della persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani subaffittati.
Il comodato è invece quel contratto che consente l'uso gratuito di un alloggio e quindi, a differenza della locazione, non prevede il pagamento di un affitto.
Quando il proprietario dell'appartamento ricorre ad un comodato per aggirare gli obblighi fiscali, mentre tu paghi ugualmente l'affitto, se sei in grado di provare il pagamento di un affitto regolare puoi rivolgerti al Giudice per chiedere che venga accertata la locazione e per ottenere la restituzione di tutte le somme pagate che eccedano i canoni concordati negli accordi locali.



Le regole per i contratti stipulati prima del 30/12/98


La legge 431/98 ha stabilito che ai contratti sorti prima del 30 dicembre 1998, per la loro intera durata, e ai giudizi in corso alla data del 30 dicembre 1998, si applicano in via transitoria le vecchie regole.
Sarà perciٍ
possibile chiedere l'applicazione dell'equo canone e la restituzione delle somme pagate illegittimamente sulla base di fasulli contratti transitori, di inesistenti usi diversi, di foresterie simulate, di affitto di posti letto o subaffitto di stanze senza alcuna caratteristica alberghiera.

Il riscaldamento, le spese condominiali, l'obbligo dei lavori a carico del proprietario


Sono a tuo carico il servizio di pulizia, la gestione corrente dell'ascensore, l'acqua, l'energia elettrica delle parti comuni, la gestione corrente del riscaldamento e la spesa per il portierato al 90%.
In ogni caso hai diritto a ottenere la distinta analitica delle spese, a esaminare i documenti giustificativi delle spese e a partecipare con diritto di voto all'assemblea sul riscaldamento.
Nei contratti puٍ
essere previsto il richiamo ad accordi collettivi tra i sindacati degli inquilini e le associazioni della proprietà per una diversa ripartizione delle spese.
Tutte le riparazioni necessarie, escluse quelle di piccola manutenzione e di ordinaria manutenzione, sono a carico del proprietario che ha una responsabilità per i difetti ed i guasti dell'immobile e degli impianti (Codice Civile, articoli 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581).


Le trattative e le agenzie


La fase di trattative per la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione è molto importante dal momento che sono previsti vari tipi di contratti che fanno riferimento oltre che alla legge anche ad una serie di successivi atti normativi nei quali interviene il ruolo dell'organizzazione sindacale degli inquilini: la convenzione nazionale, i decreti del Governo che recepiscono la convenzione, gli accordi e i contratti tipo territoriali.
C'é poi la necessità di conoscere ed essere informati minuziosamente dei vantaggi fiscali e delle agevolazioni che un tipo di contratto comporta rispetto ad un altro.
Per questi motivi la legge 431/98 ti offre la possibilità di essere assistito nella stipula dei contratti da una organizzazione sindacale. Questa assistenza anche se non è obbligatoria è senza dubbio opportuna per districarsi nella legislazione e all'interno degli accordi depositati.
Spesso nell'affitto di un appartamento ci si trova ad avere a che fare con un agente immobiliare.
In questi casi occorre:
a) accertarsi che l'agente sia iscritto al ruolo dei mediatori presso la Camera di Commercio;
b) pretendere che l'incarico di mediazione sia un vero e proprio contratto;
c) verificare che nel contratto di mediazione non sia inserita alcuna delle venti clausole vessatorie previste nella legge 52/96;
d) definire con precisione percentuale e modalità di pagamento della provvigione (che non è dovuta se l'agente non è iscritto al ruolo);
e) definire con precisione i costi di eventuali interventi aggiuntivi (quali misurazioni di superfici, visure catastali, verifiche impianti).


Sfratto e cessazione del contratto

Lo sfratto è il provvedimento con cui il Giudice ordina all'inquilino di riconsegnare e rilasciare l'appartamento. I tipi di provvedimento esistenti sono 4:
1. Sfratto per finita locazione che avviene alla scadenza del contratto (dopo otto anni per i contratti liberi, dopo cinque anni per i contratti concertati, alle singole scadenze previste negli accordi locali per i contratti transitori e per studenti);
2. Sfratto per necessità che avviene quando il proprietario intende riutilizzare l'alloggio per i motivi di necessità previsti dalla legge o per effettuare lavori tassativamente indicati (dopo il primo quadriennio per i contratti liberi, dopo tre anni per quelli concertati, non è prevista tale ipotesi per i contratti brevi);
3. Sfratto per morosità nel caso di mancato pagamento del canone di affitto. Se non paghi il canone di affitto, trascorsi venti giorni dalla scadenza del pagamento, puoi subire un provvedimento di sfratto per morosità a seguito di una intimazione di fronte al Giudice. In presenza di difficoltà economiche puoi chiedere al magistrato un termine per il pagamento dei canoni scaduti, termine che il Giudice puٍ accordare per un periodo non superiore a novanta giorni.
4. Risoluzione per inadempimenti che riguarda una serie di casi nei quali il Giudice, se accerta un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte tua (ad esempio abbandono dell'alloggio, subaffitto se vietato, cam-bio d'uso non consentito, ecc.), emette una sentenza che ordina il rilascio dell'appartamento.


La proroga dello sfratto


Con il provvedimento che ordina all'inquilino di rilasciare l'appartamento il Giudice indica anche la data di rilascio.
Questa data non è prorogabile nei casi di necessità, morosità e inadempienza contrattuale. La data pu
ٍ essere, invece, prorogata per gli sfratti per finita locazione, nei Comuni ad alta tensione abitativa e nei capoluoghi di provincia. In questo caso puoi chiedere al Magistrato che fissi nuovamente il termine di rilascio concedendo quindi una proroga che normalmente non puٍ superare i sei mesi ma in alcuni casi specifici di bisogno sociale (anziani ultrasessantacinquenni, handicappati, disoccupati e cassaintegrati, ecc.) puٍ arrivare al termine lungo di diciotto mesi. Alla domanda si deve allegare, oltre che le attestazioni di reddito e sulla composizione familiare, ogni altro documento utile ai fini della valutazione dello stato di bisogno e della necessità della proroga.


Recesso dal contratto


Il proprietario dell'appartamento per poter recedere dal contratto deve attendere le relative scadenze inviando le disdette per necessità o per finita locazione nei termini previsti.

Tu, invece, puoi recedere in anticipo alla scadenza del contratto in due ipotesi:
1. se questa possibilità viene esplicitamente prevista ed indicata in una clausola del contratto di locazione;
2. indipendentemente da quanto prevede il contratto c'è in ogni caso la possibilità dell'inquilino di recedere dal contratto, interrompendone gli effetti, in presenza di gravi motivi che possono riguardare trasferimenti di lavoro, gravi situazioni familiari, ecc.
In entrambi i casi dovrai dare preventivo avviso al proprietario, normalmente nel termine dei sei mesi anche se il contratto puٍ
indicare anche un termine minore.



Esecuzione dello sfratto


Esauriti tutti i termini di proroga, dopo la data di fissazione del rilascio stabilita dal Giudice, se l'inquilino non riconsegna l'immobile il proprietario ha diritto ad eseguire forzatamente, con l'Ufficiale Giudiziario e con l'ausilio della Forza pub-blica, il provvedimento. Tuttavia possono eseguire gli sfratti solo i proprietari che dimostrino di avere rispettato nel corso della locazione tutti gli adempimenti imposti dalle normative fiscali.
Il proprietario prima di dare inizio all'esecuzione deve obbligatoriamente inviare all'inquilino un atto di precetto; è all'interno di tale atto che devono essere indicati:
a) gli estremi di registrazione del contratto,
b) gli estremi della denuncia ICI;
c) gli estremi della dichiarazione dei redditi contenente il reddito ricavato dall'immobile;
d) gli estremi del versamento ICI.
L'inesistenza o l'inesattezza di questi dati, che costituiscono condizione per l'esecuzione dello sfratto, impediscono l'esecuzione stessa. Questo non solo se lo sfratto è per finita locazione ma anche nei casi di sfratto per necessità, morosità, inadempienza contrattuale.
L'inquilino che accerti la mancanza della dichiarazione o abbia dubbi sulla veridicità della eventuale dichiarazione notificata pu
ٍ opporsi all'esecuzione bloccando di fatto la procedura di rilascio.


Diritto alla casa e l’abitazione pubblica


Centri di accoglienza


Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente.
Si puٍ
essere ospitati nei centri di accoglienza soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare cittadini stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puٍ
disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.




Alloggi sociali


Lo straniero regolarmente soggiornante puٍ
accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
Edilizia residenziale pubblica (case popolari)
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.


























Prima assunzione dei lavorato tori stranieri


Se intendi assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero devi presentare domanda di nulla osta allo

Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa

o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-

flussi” che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare

sul territorio nazionale.


Nel caso in cui tu già conosca il lavoratore da assumere


devi presentare allo Sportello Unico:

richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;

documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero,

secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna Regione;

proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell’accordo, il tuo impegno al

pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza;

la tua dichiarazione

di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di

lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).


Se non conosci direttamente il lavoratore


puoi richiedere, presentando la documentazione sopra indicata, il nullaosta

al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o

consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l’Italia specifici accordi bilaterali in materia.

Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete,

la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito

(stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l’indicazione del programma formativo svolto e

del rispettivo settore di impiego di destinazione.


  1. ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE: I FASE


Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l’Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle

richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via

telematica, agli altri CPI territoriali (CPI) e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo

possibile.

Lo Sportello Unico, nel termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta:

acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero dei motivi

ostativi al rilascio del nulla osta;

acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi

contrattuali e della capienza reddituale del datore.

In caso di parere negativo di anche di uno solo di questi Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.

In caso di parere favorevole:

convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto

trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.


EIMPORTANTE SAPERE CHE


Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore


deve richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero.


2. COSA DEVE FARE IL LAVORATORE


Il lavoratore straniero, ricevuto il nullaosta che tu, quale datore di lavoro, avrai cura di fargli avere, deve

richiedere un appuntamento con l’Ambasciata o il Consolato italiano presso il proprio Paese di origine.

Quest’ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del

relativo nullaosta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d’ingresso entro

30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

all’INPS ed all’INAIL.

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nullaosta

per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno altrimenti è

considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.


3. ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE II FASE


Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:

verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore

consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale

provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno

consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente


4. RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO


Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso un Ufficio Postale; lì troverà

apposito Kit che dovrà essere compilato, sottoscritto e spedito alla Questura competente insieme alla richiesta

di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’ufficio postale rilascia una ricevuta recante due codici

identificativi personali (userid e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.

portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.

In ogni caso la Questura comunicherà, all’indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione

presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore

comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.



Permesso di soggiorno per motivi di lavoro


Ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo

Lavoro dipendente:


  • Lavoro stagionale

  • Lavoro subordinato non stagionale