martedì 22 gennaio 2008

VISTO D'INGRESSO IN ITALIA

Visto d’entrata

Premessa

Fonti normative di riferimento

L’ingresso degli stranieri in Italia

Passaporti e documenti di viaggio equivalenti

Disponibilità di mezzi finanziari

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l’ingresso nel Territorio Nazionale

Visto individuale e collettivo. Competenza al rilascio

Il soggiorno

Paesi i cui cittadini hanno bisogno del visto per attraversare la frontiera

Tipologie e durata

Le 21 tipologie di visto d’ingresso


Premessa

Il 26 ottobre del 1997 l’Italia, a conclusione di un graduale processo di adattamento a quella politica comune dei visti prevista dalla Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen, ha fatto il suo ingresso nel sistema Schengen.
Al rafforzamento della comune frontiera esterna, dunque, è corrisposta la parallela e graduale soppressione dei controlli alle frontiere interne, e quindi l’affermazione della piena libertà di circolazione nell’insieme dei territori di tutti gli Stati firmatari degli Accordi di Schengen: la realizzazione del così detto Spazio Schengen.


Fonti Normative di Riferimento


Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente competente in tema d’ingresso degli stranieri, ha curato l’emanazione – il 12 luglio del 2000 - del Decreto Interministeriale in materia di visti, previsto dall’art. 5 c. 3 del D.P.R. 394/1999 (così come modificato dal D.P.R. 334/2004, pubblicato sulla G.U. n. 33 del 10.02.2005), completando, sul piano operativo, la serie di fonti normative in materia. Queste, in ambito nazionale sono costituite da:

Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

“Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - Decreto Legislativo 25.7.1998, n.286;

Regolamento d’attuazione del Testo Unico precitato – D.P.R. 31.8.1999, n.394;

D.P.R. 18.10.2004, n. 334, regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31.8.1999 n. 394, in materia di integrazione;

Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 sulla “Definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (G.U. n. 64 del 17.3.2000).

E, in ambito Schengen, da:

Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi;

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;

Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;

Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232 del 2.10.1993);

Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo di Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo il 27.09.05;

Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001 che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto;

Regolamento del Consiglio n. 1091 del 28 maggio 2001 relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata.

Spazio Schengen. E’ l’insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia.

Frontiere esterne. E’ il perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può far ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen che non siano frontiere interne.

Frontiere interne. Sono le frontiere terrestri comuni dei Paesi dello Spazio Schengen; i loro aeroporti adibiti al traffico interno; i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari – per passeggeri – esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dei Paesi dello Spazio Schengen.

Non Stranieri. Sono i cittadini di tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Stranieri. Sono i cittadini di tutti gli altri Stati.


L'Ingresso degli Stranieri In Italia


L’ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:
a. si presenti attraverso un valico di frontiera;
b. sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
c. disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero già residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione al soggiorno;
d. sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
e. non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen;
f. non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio..

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito..


Passaporti e Documenti di Viaggio Equivalenti


Per l’ingresso, il soggiorno od il transito nell’intero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen.
Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.
I documenti di viaggio si considerano validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen, attestino debitamente l’identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza”.
In particolare, nel caso in cui sia necessario il visto, l’articolo 13 della Convenzione dispone che:

nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;

la durata della validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto. Tale validità dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista dal visto.

Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall’Italia, potrà essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un “lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

Sono considerati validi per l’attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i documenti di viaggio seguenti.

Passaporto. Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese all’altro. Può essere:

diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) od ordinario;

individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d’identità, corredato di fotografia).

Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:

titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;

titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo del 20.4.1959;

titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino;

libretto di navigazione, documento professionale rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività. E’ riconosciuto come documento valido per l’ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo, e non per altre motivazioni. L’Italia riconosce i Libretti di Navigazione emessi dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del Lavoro n.108 (Ginevra, 13.5.1958), e da quelli con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali;

documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree civili per l’esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione sull’Aviazione Civile firmata a Chicago il 7.12.1944: Licenza di Pilota, Crew Member Certificate. Sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti dall’obbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di reciprocità, a condizione che l’ingresso sia determinato da motivi inerenti l’attività professionale;

lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU a New York il 21.11.1947. Il rilascio del visto seguirà il regime in vigore per il Paese di cui il titolare è cittadino;

documento rilasciato da un Quartier generale della NATO al personale – militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) – inviato a prestare servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19.6.1951 e ratificata dall’Italia con Legge n. 1335 del 30.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile al seguito, né i familiari a carico) sono esenti dal visto;

carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E., valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro. E’ esente da visto;

carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi. E’ esente da visto;

elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della UE, rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della U.E., ai sensi dell’Azione Comune del Consiglio dell’Unione Europea del 30.11.1994. I titolari sono esenti dall’obbligo di visto;

lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l’Italia. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino;

lasciapassare - o tessera - di frontiera, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.


Disponibilità di Mezzi Finanziari


Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale, o nello Spazio Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto. La disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento è considerato dunque uno dei presupposti indispensabili per l’ingresso nello Spazio Schengen (Istruzione Consolare Comune).

Il Ministero dell’Interno (in attuazione dell’art. 4 del T.U. del 25 luglio 1998, n. 286) ha emanato, in data 1.3.2000, la Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.3.2000).
La Direttiva stabilisce che la disponibilità dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.
Salvo che le norme dispongano diversamente, lo straniero deve indicare poi l’esistenza di un idoneo alloggio nel Territorio Nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
L’esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto d’ingresso, è richiesta allo straniero al momento dell’ingresso nel Territorio Nazionale.
Il mancato possesso dei mezzi provocherà la mancata concessione del visto d’ingresso, ovvero – all’eventuale controllo da parte delle Autorità di Polizia di Frontiera – il formale Provvedimento di Respingimento in frontiera.


Tabella per la Determinazione dei Mezzi di Sussistenza Richiesti per l'Ingresso nel Territorio Nazionale


(a motivo di: affari, cure mediche - per l’eventuale accompagnatore -, gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo)

Classi di durata del viaggio Un partecipante Due o più partecipanti

Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva

€ 269,60

€ 212,81

Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera

€ 44,93

€ 26,33

Da 11 a 20 giorni: quota fissa

€ 51,64

€ 25,82

Quota giornaliera a persona

€ 36,67

€ 22,21

Oltre i 20 giorni: quota fissa

€ 206,58

€ 118,79

Quota giornaliera a persona

€ 27,89

€ 17,04




Visto Individuale e Collettivo. Competenza al Rilascio


Il visto, che consta di un’apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.

Di norma, quindi, non vi è da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo". L'art.4, comma 2 del T.U. 286/1998, integrato dalle ultime modifiche legislative prevede che " il diniego del visto non deve essere motivato, salvo quanto riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,24,26-29,36 e 39 dello stesso T.U. (che riguardano le richieste di visto per lavoro, ricongiungimento familiare, cure mediche e studio). Il provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,in inglese, francese, spagnolo o arabo. Avverso il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R del Lazio e entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Solo nel caso di dinieghi di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito, gli eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale ordinario competente".

La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.
Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio.
Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali varie tappe del viaggio – una meta principale, competente al rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.

Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che lo rappresenti.

Non è invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.

Il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel Territorio Nazionale.

In caso di assoluta necessità ed urgenza, il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera.
I permessi in frontiera invece sono autorizzazioni all’ingresso in Territorio Nazionale rilasciati, per prassi internazionale, dalle Autorità di Frontiera per consentire a cittadini di Paesi assoggettati all’obbligo del visto - e che ne siano sprovvisti - il pernottamento o il soggiorno breve in zone adiacenti alcuni aeroporti (“permesso per visita città”, non superiore a 48 ore) oppure la visita ad aree urbane prossime a porti, incluse località di rilevante interesse turistico (“permesso per marittimi e croceristi”, per le sole ore diurne).

Per effetto della Convenzione, il visto rilasciato dalle nostre Rappresentanze consente l’accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la stessa Convenzione, assumendo in tal caso la denominazione di “Visto Schengen” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.
Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente invece l’accesso – e la possibilità di transito attraverso gli altri Paesi Schengen – al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di “Visto Nazionale” (VN).


Il Soggiorno


Ogni straniero che entri legalmente in Italia - esente da obbligo di visto ovvero soggetto a visto – dovrà obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia, presentandosi entro 8 (otto) giorni dall’ingresso nel Territorio Nazionale presso la Questura territorialmente competente, e richiedendo – come previsto dall’art. 5 del T.U. 286/1998 – il permesso di soggiorno. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

E’ il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio Nazionale.

Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per soggiorno di lunga durata, fatta salva un’eventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo straniero resta tuttavia obbligato a dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.


Paesi i cui Cittadini hanno bisogno del Visto per attraversare la frontiera


L’esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto all’adozione di alcune misure da parte degli organi europei, fra cui il Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001, che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto.

I cittadini dei seguenti paesi/entità territoriali, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall'obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:
Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.

I cittadini dei seguenti paesi sono soggetti ad obbligo di visto di transito aeroportuale per l'Italia:
Afghanistan, Bangladesh, Colombia**, Eritrea*, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, Senegal**, Somalia, Sri Lanka.
(*) esente dall'obbligo qualora il passeggero sia titolare di un visto o di un permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato Membro della U.E. o da uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 Maggio 1992 , da Canada, Svizzera e Stati Uniti d'America.
(* *) esente dall'obbligo qualora il passeggero sia titolare di un permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato Membro della Spazio Economico Europeo , da Canada, e Stati Uniti d'America.
(* * *) tutti i cittadini dei Paesi elencati tranne COLOMBIA, ERITREA E SENEGAL, sono esentati dall'obbligo di VTA qualora in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dai seguenti Paesi: IRLANDA, LIECHTENSTEIN, REGNO UNITO o qualora in possesso di permesso di soggiorno a tempo indeterminato (da tradurre in inglese: "resident permits with unlimited right of return" )dei seguenti Paesi:ANDORRA, CANADA, GIAPPONE, PRINCIPATO DI MONACO, SAN MARINO, SVIZZERA, STATI UNITI;

Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.


Tipologie di Visto e Durata


Il visto può essere di tipo individuale – rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale - o collettivo – rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall’Italia.
Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.

Ai sensi della Istruzione Consolare Comune Schengen, i visti sono divisi in:

1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti, rilasciati per:

Transito Aeroportuale (tipo A);

Transito (tipo B);

soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.

A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).

2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.

3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l’eventuale transito - per non più di cinque giorni - attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

4. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" aventi anche valore di visto per soggiorni di breve durata (VDC).

La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa. Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di deve attestare:

la finalità del viaggio;

i mezzi di trasporto e di ritorno;

i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;

le condizioni di alloggio.

Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso dell’intervista – di norma diretta e personale - la Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.

I termini per il rilascio del visto d’ingresso sono stati definiti dall’art. 5, c. 8 del DPR del 31.8.1999, n. 394 (così come modificato dal D.P.R. 334/2004), il quale stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare, “valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta” (30 gg. per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, cc. 2 e 3 del D.M. del 3 marzo 1997, n. 171, tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di Autorità straniere.

La contraffazione di documenti prodotti da cittadini stranieri al fine dell’ottenimento di un visto d’ingresso sarà sempre denunciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare (art. 331 del C.P.P.) all’Autorità Giudiziaria italiana: sia nei casi di contraffazione di documentazione di origine italiana, sia di documentazione di origine straniera, comunque utilizzata a sostegno della domanda di visto.

Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto d’ingresso – nel frattempo concesso – provvederanno ad emettere un formale provvedimento di REVOCA del visto.


Le 21 Tipologie di Visto d'Ingresso


Il Decreto Interministeriale del 12.7.2000 ha stabilito le 21 tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento:

adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, inserimento nel mercato del lavoro (abolito).


4 commenti:

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